Bandi e concorsi
08 Gennaio 2026Il Tar Palermo ha accolto il ricorso dei farmacisti specializzandi esclusi da una procedura per incarichi di lavoro autonomo, annullando la decisione dell’Asp di Palermo di non approvare la loro graduatoria

Il Tar Palermo ha accolto il ricorso dei farmacisti specializzandi esclusi da una procedura per incarichi di lavoro autonomo, ritenendo illegittima la decisione dell’Asp di Palermo di non approvare la relativa graduatoria. Con una sentenza del 2 gennaio 2026, i giudici amministrativi hanno annullato gli atti adottati dall’Azienda sanitaria e l’hanno condannata al pagamento di 3.000 euro di spese legali, chiarendo che l’esclusione dei candidati, ammessi dal bando, già valutati e inseriti in graduatoria, non poteva essere giustificata come un semplice “errore materiale”. Al centro della decisione, stando a quanto riportano diverse fonti stampa siciliane, il principio secondo cui la Pubblica amministrazione è vincolata alle regole (contenute nel bando) che essa stessa si è data e non può disapplicarle in modo implicito.
La vicenda prende avvio nel novembre 2024, quando l’Asp di Palermo pubblica un avviso per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a farmacisti. Il bando prevede espressamente la partecipazione anche dei farmacisti in formazione specialistica a partire dal secondo anno, in coerenza con quanto stabilito dalla legge 145 del 2018. Alla procedura partecipano numerosi candidati, tra cui diversi specializzandi, che superano le selezioni previste e sostengono il colloquio, con esiti positivi. Vengono così formate le graduatorie, distinte tra specialisti e specializzandi, e alcuni di questi ultimi si collocano nelle posizioni più alte.
Nel febbraio 2025 l’Asp approva soltanto la graduatoria dei farmacisti specialisti e omette di approvare quella relativa agli specializzandi. La scelta viene motivata definendo un “errore materiale” la previsione del bando che consentiva la partecipazione dei farmacisti in formazione. In sostanza, l’Azienda sanitaria sostiene di non poter dare seguito a quella parte della procedura, nonostante fosse stata espressamente prevista e già portata a compimento con la valutazione dei candidati.
I farmacisti esclusi impugnano il provvedimento contestando la legittimità dell’operato dell’Asp. Nel frattempo, l’Azienda, ritenendo di non poter approvare la graduatoria degli specializzandi, bandisce una nuova procedura selettiva nel settembre 2025, assumendo che non vi fosse alcuna graduatoria valida in vigore per quella platea di candidati.
Il Tar Palermo ricostruisce puntualmente la sequenza degli atti e censura il comportamento dell’Amministrazione. Nella sentenza, i giudici amministrativi chiariscono che l’Asp non può “limitarsi a disapplicare la previsione per aver rilevato una presunta illegittimità, senza utilizzare lo strumento dell’autotutela. Tornare sui propri passi è ammesso dall’ordinamento ma in modo espresso e in presenza di determinati presupposti che riguardino eventuali vizi di legittimità o questioni di opportunità; non può essere effettuato implicitamente e/o con una disapplicazione dell’avviso”. Non è ammissibile una revoca o una disapplicazione implicita, che incida sui diritti e sulle aspettative legittime dei candidati.
Su queste basi, il Tribunale annulla la mancata approvazione della graduatoria dei farmacisti specializzandi e dichiara illegittimo anche il nuovo bando del settembre 2025, fondato sull’erroneo presupposto dell’inesistenza di una graduatoria vigente. Oltre al ripristino delle posizioni dei ricorrenti, l’Asp di Palermo viene condannata al pagamento di 3.000 euro di spese legali.
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