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20 Maggio 2026

Controllo ricette in farmacia. Chiarimenti legali su responsabilità e verifiche interne

Cosa succede se il farmacista collaboratore incaricato di controllare le ricette commette errori o svolge verifiche non diligenti? A chiarire responsabilità, obblighi professionali e possibili conseguenze economiche e disciplinari è lo Studio legale Bacigalupo Lucidi.

di Redazione Farmacista33


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Il controllo delle ricette già spedite è una mansione che rientra pienamente nelle competenze professionali farmacisti collaboratori e può essere affidato a loro, ma in caso di verifiche incomplete o errori, può sorgere il dubbio nei dipendenti sulle eventuali responsabilità derivanti da possibili errori eventualmente contestati alla farmacia, per esempio dal Servizio sanitario nazionale. A chiarire il quadro è Cecilia Sposato dello Studio legale Bacigalupo Lucidi, che in una risposta fornita da SedivaNews distingue innanzitutto tra l’atto professionale della spedizione della ricetta e il controllo successivo effettuato all’interno della farmacia.

Responsabilità della spedizione e controllo interno

Secondo l’esperta la questione “non riguarda tanto la spedizione come tale di ricette da parte dei collaboratori, che è regolata anche dal Codice deontologico e che comunque, in caso di errori, fa sorgere la responsabilità esclusivamente in capo al farmacista che ha effettuato la spedizione, ma il controllo delle ricette spedite – da qualsiasi farmacista, titolare compreso – in farmacia”.
Il primo livello di responsabilità professionale resta quindi legato al farmacista che ha materialmente effettuato la dispensazione della ricetta.
Diverso il piano del controllo interno delle ricette già lavorate. Su questo aspetto, spiega Sposato, “questa incombenza ben può essere assegnata dal titolare al collaboratore farmacista, rientrando pienamente nella di lui sfera professionale”.
L’attività di verifica delle ricette viene quindi considerata coerente con il ruolo professionale del farmacista collaboratore e con l’organizzazione ordinaria della farmacia.

Obbligo di osservare le direttive e diligenza professionale

In questo contesto va anche considerato il profilo organizzativo e lavoristico. Secondo Sposato, infatti, “si tratta, quindi, di una disposizione che il dipendente, se naturalmente farmacista, è tenuto a osservare e naturalmente ad adempiere con la diligenza che fa capo a ogni lavoratore, corrispondentemente al ruolo e alle funzioni di quest’ultimo”.

Il collaboratore incaricato del controllo non assume automaticamente la responsabilità degli errori compiuti da altri colleghi nella dispensazione, ma deve comunque svolgere l’attività di verifica in modo diligente e conforme alle proprie competenze professionali.

Danni economici e responsabilità disciplinare

L’esperta affronta anche il tema delle eventuali conseguenze economiche derivanti da controlli non adeguati. “È chiaro quindi che, secondo i principi generali, in caso di controllo operato dal farmacista incaricato non compiutamente o non diligentemente, i danni che possono derivarne alla farmacia – ferma la responsabilità di quest’ultima verso i terzi, come per esempio il Ssn, e che quindi finiranno per gravare sul titolare – dovranno però, in un momento successivo, essere rifusi dal collaboratore negligente”.

Il chiarimento individua quindi un doppio livello: verso l’esterno resta responsabile la farmacia, e quindi il titolare, mentre sul piano interno potrebbe configurarsi una responsabilità del collaboratore negligente.
Infine, viene richiamato anche il possibile piano disciplinare: “L’inosservanza delle direttive impartite e/o la negligenza nello svolgimento di un compito professionale potranno dar luogo a responsabilità dei Suoi collaboratori anche sul piano disciplinare”.

Fonte:

https://www.piazzapitagora.it/2026/05/12/chi-e-responsabile-in-caso-di-errori-nel-controllo-delle-ricette/

ph cr. magnific

TAG: RESPONSABILITà, CODICE DEONTOLOGICO, CONTROLLO DELLE RICETTE

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