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03 Giugno 2026

Ebola, le procedure operative del Ministero: ecco le nuove misure

 Il Ministero della Salute definisce le procedure per i viaggiatori provenienti dalle aree interessate dal focolaio di Ebola da virus Bundibugyo.

di Redazione Farmacista33


Ministero salute

Chi arriva in Italia dopo un soggiorno in Uganda o nella Repubblica Democratica del Congo dovrà autosegnalarsi entro 24 ore all'azienda sanitaria competente e potrà essere sottoposto a misure di sorveglianza sanitaria fino a 21 giorni dal rientro. In caso di comparsa di sintomi durante il viaggio aereo, gli aeromobili dovranno invece atterrare esclusivamente presso l'aeroporto sanitario di Fiumicino. Sono alcune delle disposizioni contenute nella circolare operativa con cui il Ministero della Salute ha fornito le indicazioni per l'attuazione dell'ordinanza del 29 maggio sulla malattia da virus Ebola causata dal virus Bundibugyo (BDBV), alla luce dell'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità il 16 maggio scorso.

Pur considerando "il basso rischio di infezione da MVE sul territorio nazionale", il Ministero spiega di aver adottato le nuove misure "nel principio di massima precauzione" e per garantire uniformità delle procedure operative sul territorio nazionale.

Autosegnalazione entro 24 ore dal rientro

La principale novità introdotta dalla circolare è l'obbligo di autosegnalazione. I soggetti interessati devono trasmettere entro 24 ore dall'arrivo in Italia una dichiarazione al Dipartimento di Prevenzione della Asl di residenza, domicilio o permanenza, anche in assenza di sintomi.
La circolare stabilisce che la dichiarazione deve essere inviata "entro 24 ore dall'ingresso nel territorio nazionale" e precisa che "deve essere trasmessa anche in assenza di sintomi".
Successivamente il Dipartimento di Prevenzione effettua una valutazione iniziale, raccogliendo informazioni sul viaggio, sulle aree visitate, sulle eventuali esposizioni a rischio e sull'eventuale presenza di sintomi compatibili con la malattia. La valutazione può avvenire anche tramite contatto telefonico o videochiamata.

Sorveglianza sanitaria e quarantena in base al livello di rischio

Il Ministero introduce una stratificazione del rischio che distingue i viaggiatori in cinque categorie: rischio molto basso, basso, moderato, alto e molto alto. Per i soggetti considerati a rischio molto basso è prevista soltanto l'informazione sanitaria e l'indicazione dei recapiti da contattare in caso di sintomi. Nei casi classificati a rischio basso è richiesto l'automonitoraggio quotidiano dei sintomi e della temperatura corporea fino al ventunesimo giorno.

Per i viaggiatori provenienti da aree considerate di specifica attenzione scatta invece la sorveglianza attiva da parte dei Dipartimenti di Prevenzione, con controlli regolari fino al termine del periodo di osservazione. Nei casi classificati ad alto rischio è prevista anche la quarantena, associata al monitoraggio sanitario quotidiano.

Le situazioni considerate ad alto rischio comprendono, tra l'altro, il contatto ravvicinato senza adeguati dispositivi di protezione con casi probabili o confermati, l'esposizione a liquidi biologici infetti, la partecipazione a riti funebri con contatto diretto con i resti umani e il contatto con animali selvatici provenienti dalle aree colpite.

I sintomi che fanno scattare la valutazione

La circolare chiarisce che il semplice soggiorno nei Paesi interessati dal focolaio non è sufficiente per classificare una persona come caso sospetto. Come si legge nel documento, "il viaggio o la provenienza da un Paese interessato non costituiscono da soli criterio sufficiente per classificare una persona come caso sospetto". La decisione deve infatti basarsi su una valutazione integrata del quadro clinico, della storia di viaggio, delle aree visitate e delle eventuali esposizioni riferite.

La definizione di caso prevede infatti la presenza di criteri epidemiologici associati a criteri clinici. In particolare, vengono considerati rilevanti una febbre pari o superiore a 38,6 gradi associata ad almeno uno dei seguenti sintomi: cefalea intensa, vomito, diarrea, dolore addominale, manifestazioni emorragiche inspiegabili o insufficienza multiorgano.

Nel caso in cui un viaggiatore sviluppi sintomi entro 21 giorni dal rientro, deve autoisolarsi immediatamente, evitare contatti con altre persone e non recarsi autonomamente in pronto soccorso o in altre strutture sanitarie. La procedura prevede invece il contatto immediato con il Dipartimento di Prevenzione o con il numero unico di emergenza 112/118.

Fiumicino individuato come aeroporto sanitario di riferimento

La circolare definisce anche le procedure da seguire in caso di sintomi durante il viaggio. Qualora un passeggero proveniente da Uganda o Repubblica Democratica del Congo, o che abbia soggiornato nei due Paesi nei 21 giorni precedenti, manifesti sintomi compatibili con la malattia da virus Ebola durante il volo, deve informare immediatamente il personale di bordo.

In questi casi, stabilisce il Ministero, "l'aereo deve atterrare esclusivamente presso l'Aeroporto Sanitario di Fiumicino", dove vengono attivate le procedure previste dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf-Sasn). La circolare richiama inoltre le compagnie aeree alla tempestiva segnalazione dei casi sospetti e alla raccolta della documentazione necessaria per consentire l'eventuale tracciamento dei contatti.

Diagnosi centralizzata allo Spallanzani

La gestione dei casi sospetti o probabili è stata centralizzata presso l'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, individuato come laboratorio nazionale di riferimento per la conferma diagnostica.

La conferma diagnostica è affidata "in via esclusiva al Laboratorio Nazionale di Riferimento (INMI Lazzaro Spallanzani, Roma - h24)". I soggetti valutati come casi sospetti o probabili devono essere trasferiti attraverso procedure di biocontenimento. In caso di conferma dell'infezione da virus Bundibugyo, il paziente viene preso in carico presso lo stesso Spallanzani, mentre vengono immediatamente avviate le attività di tracciamento dei contatti.

Le misure introdotte dal Ministero potranno essere aggiornate in funzione dell'evoluzione epidemiologica internazionale e delle indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie nazionali e sovranazionali.

Fonte:

https://www.salute.gov.it/new/sites/default/files/2026-05/795054278Circolare%20operativa%20ordinanza%20M%2029_05_26_reg_ter_signed_signed.pdf

 

TAG: EPIDEMIE, MISURE DI SICUREZZA, MINISTERO DELLA SALUTE

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