Ecm, novità su recupero crediti e riduzioni. Ecco come funziona il calcolo
Tre delibere della Commissione Nazionale Ecm hanno riscritto le regole per il triennio appena partito, con l'obiettivo di migliorare l'adesione all'obbligo formativo
In tema di Ecm, sono state tre le delibere di fine anno della Commissione nazionale che hanno riscritto le regole per il triennio appena partito, con l'obiettivo di migliorare l'adesione all'obbligo formativo. Tra il prolungamento della possibilità di trasferire i crediti da un triennio all'altro, al conseguente riassestamento delle riduzioni dei crediti, sono diverse le misure con cui confrontarsi e su cui vale la pena fare un punto. Ma intanto, per avere un quadro di quanto la categoria, anche rispetto agli altri professionisti sanitari, abbia espletato l'obbligo, occorrerà attendere ancora un po'.
Recupero crediti: ecco cosa succede ai bonus
Una prima novità introdotta, come già era stato anticipato, riguarda il prolungamento della possibilità di raggiungere quanto previsto per il triennio appena concluso (2017-2019) attraverso il trasferimento di eventuali crediti maturati nel nuovo triennio. Occorre, però, fare attenzione: questa possibilità è valida fino al 31 dicembre 2020, ma non è scevra di conseguenze. Come riporta la Delibera, infatti, «per coloro che si avvalgono della disposizione non si applicano le riduzioni previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario (par. 1.1., punti 1 e 2)», vale a dire la riduzione di 30 crediti prevista per i professionisti che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150 e la riduzione di 15 crediti per un totale crediti compreso tra 80 e 120.
Necessari strumenti di flessibilità per i rischi legati alle Assicurazioni
A ogni modo, come riportato anche in una recente circolare Fofi, tale misura, secondo «quanto previsto dal Manuale di formazione continua del professionista sanitario (par.3.7)» vale anche per «lo spostamento dei crediti relativo al triennio formativo 2014-2016, acquisiti entro il 31 dicembre 2019, che è consentito fino al 31 dicembre 2020». Si tratta di strumenti di flessibilità ritenuti indispensabili anche alla luce di una riflessione emersa all'interno delle riunioni della Commissione Ecm, sul fatto che, come aveva sottolineato in precedenza la Fofi, «la mancanza della certificazione triennale può essere considerata da alcune compagnie assicurative una condizione che fa venire meno la copertura delle polizze di responsabilità professionale». Va poi detto che «la scadenza formale del triennio formativo al 31 dicembre» si legge nella Delibera «non potrà coincidere con la effettiva presenza in banca dati del Co.Ge.A.P.S. di tutti i dati effettivamente maturati dai professionisti poiché occorre concedere, come previsto dalle norme, 90 giorni di tempo per la trasmissione degli eventi fatti a dicembre. Occorre inoltre consentire la completa trasmissione e ricezione della Formazione Fad, dei crediti di tutte le Regioni e la completa registrazione sul portale del Co.Ge.A.P.S. di tutti i dati, inclusi la formazione individuale, gli esoneri e le esenzioni trasmesse dai professionisti (al momento molte decine di migliaia di posizioni da gestire)».
I bonus attivi per i farmacisti
In ogni caso, «l'obbligo formativo per il triennio 2020-2022 eÌ pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni e ferma restando l'applicazione per il triennio formativo 2020-2022 di quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019». E in particolare, per quanto riguarda i bonus, resta confermato quanto stabilito in precedenza e, nello specifico dei farmacisti, va ricordato che a coloro che sono riusciti a completare l'obbligo formativo del triennio passato, con almeno il 70% di coerenza al dossier programmato, vengono riconosciuti 20 crediti.
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A cura di Studio Legale Farmatutela
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