Login con

Farmacisti

01 Dicembre 2021

Obbligo vaccinale e terza dose. Sospensioni, controlli e gestione lavoro in farmacia, ecco cosa cambia


Dal 15 dicembre entra in vigore il Decreto sul super Green Pass che estende l'obbligo vaccinale anche alla terza dose. Ecco cosa cambia per i farmacisti

In merito all'obbligo vaccinale per i sanitari, compresi i farmacisti, si sono susseguite novità e dal 15 dicembre entreranno in vigore le disposizioni previste nel Decreto sul super Green Pass, recentemente pubblicato in Gazzetta, che estendono la misura anche alla terza dose. Ma che cosa cambierà per i farmacisti? Quali sono le previsioni in caso di inosservanza dell'obbligo? Che cosa avviene in caso di sospensione? Vale la pena fare un punto sulla nuova normativa.


Obbligo vaccinale per farmacisti esteso a terza dose: ecco come funziona

Come si ricorderà, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 26 novembre il cosiddetto decreto sul super green pass che oltre a modificare la durata del Green Pass base, portandola a nove mesi, e a prevedere il Green Pass rafforzato per le attività ludiche e ricreative, ha introdotto modifiche per quanto riguarda l'obbligo vaccinale. In particolare, di più stretto interesse dei farmacisti, c'è la previsione che "l'obbligo vaccinale comprenda il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute". Gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, quindi, "sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita", richiamo compreso.
"La vaccinazione, infatti, costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo e la vaccinazione può essere omessa o differita".


Cambiano le modalità di controllo: più immediati e in capo agli Ordini

Rispetto al dispositivo di aprile, che per la prima volta aveva introdotto l'obbligo vaccinale anche per chi opera in farmacia e parafarmacia (DL 44/2021), diverse sono le novità e tra queste alcune riguardano anche le modalità di verifica e controllo, ora meno macchinose e in capo esclusivamente agli Ordini: "Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale".


Risolti i nodi aperti: immediata la sospensione dall'esercizio professionale

Ma a essere cambiato rispetto all'impianto precedente, che aveva lasciato doversi nodi interpretativi aperti, è l'aspetto della sospensione: "Decorsi i termini, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, che ha natura dichiarativa e non disciplinare, è adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale".

Viene superata in questo modo quella dicitura relativa alla meno chiara "sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali". "La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni".


Le tutele per chi è esente e le disposizioni per i nuovi iscritti

Va osservato comunque che in caso di esenzione certificata dal Medico di medicina generale, "il datore di lavoro adibisce i soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2". Il dispositivo chiarisce poi che "per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021".

Francesca Giani

TAG: SOSPENSIONI, ORDINE DEI FARMACISTI, OBBLIGO VACCINALE, GREEN PASS

Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:

Seguici su Facebook! Seguici su Linkedin! Segui le nostre interviste su YouTube!

Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

15/04/2026

Andrea Mandelli ribadisce la proposta di inquadramento dei farmacisti nel comparto sanitario e l’introduzione di una indennità specifica, collegando il riconoscimento contrattuale all’evoluzione...

A cura di Redazione Farmacista33

15/04/2026

Secondo i primi dati diffusi da Federfarma, l’adesione allo sciopero del 13 aprile nelle farmacie private si è attestata su livelli contenuti, con un impatto limitato sui servizi e solo 26...

A cura di Redazione Farmacista33

14/04/2026

Secondo i sindacati l’adesione allo sciopero nazionale dei dipendenti delle farmacie private ha raggiunto il 70%, con punte del 100% in alcune località. Migliaia di lavoratori hanno partecipato...

A cura di Redazione Farmacista33

13/04/2026

Si è svolta a Roma la manifestazione dei dipendenti delle farmacie private in sciopero per il rinnovo del contratto nazionale. I sindacati chiedono aumenti salariali e riconoscimento della...

A cura di Redazione Farmacista33

 
Resta aggiornato con noi!

La tua risorsa per news mediche, riferimenti clinici e formazione.

 Dichiaro di aver letto e accetto le condizioni di privacy

AZIENDE

Prevenzione per il benessere delle donne - Colpofix

Prevenzione per il benessere delle donne - Colpofix

A cura di Uriach

Con l’arrivo della stagione primaverile, il consiglio al banco e la comunicazione al pubblico tornano a concentrarsi su un tema ricorrente: come “preparare la pelle al sole” e ottenere...

A cura di Angelo Siviero (Farmacista esperto in fitoterapia e galenica)

 
chiudi

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)

Top