Ccnl farmacie private, al via assistenza sanitaria integrativa. Passaggi operativi e tempistiche
Tra le novità del Contratto nazionale dei dipendenti di farmacia privata c'è anche la previsione dell'Assistenza sanitaria integrativa. Ecco come funziona
Tra gli aspetti del Contratto nazionale dei dipendenti di farmacia privata che hanno rappresentato una novità c'è anche la previsione dell'Assistenza sanitaria integrativa, un istituto introdotto per la prima volta nel settore e che ora ha trovato applicazione operativa. Ma come funziona? E quali sono i passaggi che devono mettere in atto titolari e dipendenti?
Definiti i passaggi per l'Assistenza sanitaria integrativa prevista dal nuovo Ccnl
Il Ccnl dei dipendenti di farmacie private, stipulato a settembre 2021, ha previsto, per la prima volta nel settore, l'attivazione dell'assistenza sanitaria integrativa, "ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di welfare contrattuale". A seguito di tale novità, come si legge nel CCNL, "i contributi" legati all'assistenza sanitaria integrativa "sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Tale contributo è infatti sostitutivo di un equivalente aumento salariale contrattuale e assume valenza normativa". Nella "determinazione della parte normativa economica del contratto si è cioè tenuto conto dell'incidenza di tali contributi". Il "diritto del lavoratore all'assistenza sanitaria integrativa è comunque irrinunciabile". Nel dettaglio, l'istituto, che ha avuto decorrenza dal primo novembre 2021, viene finanziato tramite un contributo, non computabile nel Tfr, a carico del datore di lavoro e pari a 13 euro per dodici mensilità. La definizione delle modalità di versamento dei contributi e di erogazione sono state demandate a un ulteriore Accordo tra le parti, che è stato approvato a inizio luglio e che ha determinato l'avvio dell'istituto. In particolare, come si prevede, a essere "interessati dall'assistenza sanitaria sono i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e a tempo parziale". La copertura "prevede una distinzione tra il Piano sanitario per i dipendenti farmacisti iscritti ad Enpaf-Emapi e il Piano sanitario per i dipendenti non farmacisti". Le "prestazioni sanitarie possono essere richieste in modalità rimborso, laddove previsto, e in modalità diretta, nelle strutture sanitarie convenzionate".
L'operatività per le farmacie e la tempistica dei versamenti
Per quanto riguarda le farmacie, in una recente circolare di Federfarma Roma, sono state ricapitolate le modalità operative: innanzitutto in merito al contributo, si tratta di una quota "semestrale, che dovrà essere versata per singolo dipendente assunto e che risulti effettivamente in forza alla data del 30 novembre 2021 - in riferimento al primo semestre - e al 31 maggio 2022 per il secondo semestre. Per i dipendenti assunti in corso di semestre il calcolo della copertura verrà effettuato in base all'effettiva data di assunzione a tempo indeterminato". A ogni modo, "per le farmacie sarà necessario regolarizzare anche il pregresso, per il periodo compreso tra il primo novembre 2021 e il 30 giugno 2022 e attivare il rinnovo per il secondo semestre 2022, con una copertura sanitaria che ha quindi decorrenza dal primo luglio. È necessario comunque provvedere a comunicare i dati dei lavoratori.
Obblighi e previsioni in caso di inadempienza
Da parte di Federfarma, poi, in una comunicazione recente, è stato ricordato che "unicamente l'iscrizione all'ente individuato dalle Parti stipulanti il Ccnl costituisce adempimento da parte della farmacia degli obblighi previsti in materia di assistenza sanitaria integrativa. L'eventuale adesione da parte della farmacia a soggetti diversi da quelli individuati a livello nazionale esporrebbe la farmacia alle conseguenze in caso di inadempimento. Secondo il contratto, "il datore che ometta il versamento dei contributi è tenuto a erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 25 euro, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione contrattuale, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito".
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A cura di Redazione Farmacista33
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