farmacie
15 Ottobre 2024La nuova normativa per il contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario interviene con pene e sanzioni anche sui danni provocati alle strutture sanitarie e compromissione del servizio pubblico erogato

La nuova normativa in materia di contrasto al fenomeno della violenza nei confronti del personale sanitario, contenuta nel decreto-legge in vigore dal 2 ottobre, interviene con pene severe, tra multe e reclusione, non solo in caso di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria ma anche nei casi in cui vengono causati danni all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie pubbliche o private a beni destinati all’assistenza sanitaria con la conseguente compromissione del servizio pubblico erogato dalle strutture. A evidenziare le novità introdotte dal Dl 137/2024 pubblicato in Gazzetta lo scorso 1° ottobre (GU Serie Generale n.230 del 01-10-2024) è la Federazione degli ordini dei farmacisti. Il provvedimento, intanto, è stato trasmesso al Parlamento per la conversione in legge, assegnato alla Commissione Giustizia del Senato che lo scorso 9 ottobre ha avviato l’esame.
La nota di Fofi mette in evidenza le modifiche di interesse per i farmacisti che il decreto apporta al codice penale, nello specifico agli articoli 635, 380 e 382-bis. Viene, infatti, introdotto nell’articolo 635 il reato di “danneggiamento commesso all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero nell’atto del compimento del reato di lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali”. Per questo reato è prevista reclusione da uno a cinque anni e una multa fino a 10.000 euro.
Per quanto riguarda gli articoli 380 e 382-bis del codice penale, relativi all’arresto in flagranza o in flagranza differita, anche in questo caso si estendono le fattispecie in cui si procede all’arresto. È, infatti, previsto quando si “concretizzano atti di violenza con lesioni personali ai professionisti sanitari o che producono danni ai beni mobili e immobili destinati all’assistenza sanitaria, con la conseguente compromissione del servizio pubblico erogato dalle strutture”.
“Qualora non sia possibile procedere immediatamente all’arresto,- commenta la Fofi nella nota - questo può comunque essere disposto – non oltre il tempo necessario alla identificazione del soggetto e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto – nei confronti del soggetto identificato come l’autore del reato, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica che attesti, in modo inequivocabile, la realizzazione del fatto”.
Fonte:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2024/10/01/230/sg/pdf
Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
09/10/2026
Il Coordinamento di circa 300 farmacisti dipendenti denuncia lo scarso riconoscimento delle nuove mansioni e responsabilità legate alla Farmacia dei servizi e le condizioni salariali penalizzanti....
A cura di Redazione Farmacista33
07/10/2026
L’ipotesi di Ccnl dei circa 137mila dirigenti del Servizio sanitario nazionale, tra cui i farmacisti prevede incrementi medi complessivi a regime di 560 euro lordi mensili per 13 mensilità. Prima...
A cura di Redazione Farmacista33
29/09/2026
La dispensazione comprende la gestione della prescrizione, i controlli di competenza e le indicazioni al paziente. Un approfondimento di Sinasfa chiarisce quando lo svolgimento di queste attività da...
A cura di Redazione Farmacista33
26/09/2026
Il farmacista libero professionista può svolgere l’attività al banco, coprire sostituzioni e collaborare anche continuativamente con una farmacia, purché il rapporto conservi i caratteri di una...
A cura di Studio Legale Farmatutela

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)