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Formazione

19 Ottobre 2026

Ecm farmacisti, le scadenze di fine anno. Cosa fare entro il 31 dicembre

Entro il 31 dicembre 2026 vanno inserite su Co.Ge.A.P.S. alcune richieste specifiche relative ai trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022. Dopo questa data le funzioni del portale non saranno più disponibili. Restano aperti termini diversi per il recupero dei debiti formativi. Ecco cosa possono fare i farmacisti

di Simona Zazzetta


Ecm farmacisti, le scadenze di fine anno. Cosa fare entro il 31 dicembre

Hanno tempo fino al 31 dicembre 2026 i farmacisti che devono ancora inserire richieste di esonero, esenzione o riconoscimento dei crediti da formazione individuale per i trienni passati: 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022. La scadenza, indicata nel comunicato Agenas del 26 marzo e ormai prossima, riguarda l’integrazione delle posizioni personali su Co.Ge.A.P.S.: è quindi il momento di controllare i tre periodi e verificare se siano state registrate tutte le richieste pertinenti. Per fare il punto sugli adempimenti e sulle possibilità di recupero abbiamo chiesto un chiarimento a Giovanni Zorgno, rappresentante della Fofi in Commissione nazionale per la formazione continua.

Esoneri, esenzioni e formazione individuale: cosa inserire entro dicembre

Il controllo riguarda tre diverse fattispecie che possono concorrere a definire la posizione del professionista. Gli esoneri sono collegati alla frequenza di percorsi formativi riconosciuti dalla disciplina Ecm; le esenzioni riguardano le condizioni previste dalle regole del sistema che danno diritto alla riduzione dell’obbligo. Il riconoscimento della formazione individuale consente invece di attribuire crediti alle attività ammesse, tra cui l’autoformazione, nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti. Il termine serve a definire posizioni rimaste aperte anche per più anni. “Abbiamo visto che molti non avevano caricato esoneri ed esenzioni per anni. Magari avevano maturato il diritto a un esonero nel 2018 e non lo avevano caricato - spiega Zorgno. - Limitare la possibilità di inserirli ci consente di capire chi ha raggiunto la certificabilità e chi no. Da qui la necessità di fissare una data di scadenza”.

Per il farmacista, la verifica consiste nel consultare separatamente la propria posizione nei tre trienni, controllare quanto già registrato e individuare eventuali richieste mancanti. Le domande devono riferirsi a condizioni o attività pertinenti a quei periodi ed essere accompagnate dalla documentazione o dalle dichiarazioni richieste per la specifica fattispecie.Zorgno richiama il ruolo attivo del professionista nella presentazione delle richieste:

“È un diritto soggettivo che deve essere esercitato dall’iscritto, per esempio, in caso di malattie, assenze dal lavoro per maternità e incarichi politici, situazioni personali che possono incidere sull’obbligo formativo secondo le rispettive regole. Chi ha diritto a un esonero o a un’esenzione deve assolutamente caricarli entro il 31 dicembre 2026”.

Lo scorso marzo l’Agenas ha precisato che, decorso il 31 dicembre 2026, per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 non saranno più disponibili su Co.Ge.A.P.S. le funzioni informatiche per integrare la posizione con esoneri, esenzioni o crediti derivanti da formazione individuale. La scadenza, come ricorda Zorgno, “non è un termine generale per frequentare nuovi corsi e attribuirli direttamente ai tre vecchi trienni”.

Recupero dei crediti e triennio in corso: per cosa c’è ancora tempo

Per chi presenta debiti formativi nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022, resta aperta la possibilità di conseguire crediti compensativi fino al 31 dicembre 2028. La delibera della Commissione nazionale per la formazione continua n. 1/2025 li definisce come crediti eccedenti l’obbligo formativo individuale, finalizzati alla compensazione dei debiti pregressi. La chiusura delle funzioni per inserire esoneri, esenzioni e formazione individuale a fine 2026 non interrompe quindi questo distinto percorso di regolarizzazione.

Per il triennio 2023-2025, concluso il 31 dicembre 2025, il termine per recuperare i crediti mancanti è stato esteso al 31 dicembre 2028. Lo spostamento dei crediti acquisiti per il recupero è consentito fino al 30 giugno 2029. Per lo stesso triennio, le richieste di esonero, esenzione e riconoscimento della formazione individuale possono essere inserite entro il 31 dicembre 2028: il comunicato Agenas stabilisce infatti, per i periodi successivi ai tre più vecchi, il termine della fine del triennio seguente a quello in cui è maturato il diritto o si è svolta l’attività.
Anche l’obbligo del triennio corrente 2026-2028 va completato entro il 31 dicembre 2028. Il valore standard è di 150 crediti, da rapportare al fabbisogno individuale risultante dopo esoneri, esenzioni e riduzioni applicabili. Non è prevista una quota minima annuale da raggiungere entro dicembre 2026: la distribuzione dei crediti nei tre anni è flessibile. Resta necessario conseguire almeno il 40% del proprio obbligo individuale come discente di eventi erogati da provider accreditati Ecm.

Fonte

https://ecm.agenas.it/storage/uploads/allegati/recupero-obbligo-formativo-2023-2025.pdf

https://ecm.agenas.it/Comunicati/2026/03/26/termine-per-la-regolarizzazione-delle-posizioni-ecm-relative-ai-trienni-2014-2016-2017-2019-e-2020-2022

ph.cr.magnific

TAG: CREDITI ECM, FORMAZIONE, FARMACISTI, CONSORZIO GESTIONE ANAGRAFICA PROFESSIONI SANITARIE (COGEAPS)

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