Transazioni con Pos e carte: sanzioni dal 30 giugno a chi non accetta il pagamento
Dal prossimo 30 giugno per tutti gli esercizi commerciali, incluse le farmacie, che rifiuteranno di ricevere i pagamenti con carte di debito, carte di credito o prepagate scattano le sanzioni
Dal prossimo 30 giugno per tutti gli esercizi commerciali, incluse anche le farmacie, che rifiuteranno di ricevere i pagamenti delle transazioni con carte di debito, carte di credito o carte prepagate, scattano le sanzioni previste dal Decreto-legge 36/2022 (c.d. decreto "Pnrr2"). A ricordarlo è una circolare di Federfarma Roma che ricorda agli associati gli obblighi di legge anticipati al 30 giugno 2022, non più dal 1° gennaio 2023 come aveva invece stabilito il primo "decreto PNRR".
Ecco a quanto ammonta la multa
Diventa, quindi, operativa la sanzione costituita da una parte fissa pari a 30 euro per ciascuna transazione, a prescindere dall'ammontare della spesa sostenuta, a cui si aggiunge una parte variabile commisurata al 4% del valore della transazione per cui non è stato accettato il pagamento. Nel caso in cui, però, non si riceve alcuna richiesta dell'utente, che non intende effettuare il pagamento tramite POS, oppure in casi di "oggettiva impossibilità tecnica" a ricevere pagamenti a mezzo POS (per esempio interruzione servizio di erogazione energia elettrica) "non si verificano i presupposti né per applicare la sanzione fissa, né quella variabile". L'accertamento delle violazioni sarà a cura degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, nonché degli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro, quindi non degli organi dell'Amministrazione Finanziaria. Non è prevista inoltre la possibilità di effettuare il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, come alternativa alla contestazione della violazione. Ovvero, non sarà possibile, entro i 60 giorni successivi dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, effettuare il pagamento di una somma pari a 1/3 del massimo della penalità o, se più favorevole, pari al doppio del minimo edittale, oltre alle spese dovute per il procedimento.
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A cura di Cristoforo Zervos
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