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27 Febbraio 2024

Remunerazione farmacie: nuovo modello in vigore dal 1° marzo. Effetti delle novità normative sui canali distributivi

Il 1° marzo entra in vigore il nuovo modello di remunerazione delle farmacie che prevede un nuovo calcolo delle spettanze ma è anche uno “strumento per agevolare il passaggio di farmaci a medio alto costo dalla distribuzione per conto alla convenzionata”. Ce ne parla Gianni Petrosillo, presidente del Sunifar

di Simona Zazzetta


Remunerazione farmacie: nuovo modello in vigore dal 1° marzo. Effetti delle novità normative sui canali distributivi

Venerdì 1° marzo entra in vigore il nuovo modello di remunerazione delle farmacie, previsto dalla legge Bilancio 2024 e inserito in un contesto di revisione dei canali di distribuzione del farmaco. Cambiano le modalità di calcolo delle quote di spettanza della farmacia, ma come spiega a Farmacista33 Gianni Petrosillo, presidente del Sunifar, si creano anche le condizioni che rendono possibile il trasferimento dei farmaci tra i diversi canali della distribuzione, in particolare dalla Distribuzione per conto al regime convenzionato. Nella norma, sottolinea, “c'è tutta l'intenzione del legislatore di cercare di riportare i farmaci sul territorio anche in risposta a una forte aspettativa da parte del cittadino in questo senso, specialmente nelle aree rurali o aree interne”.

Il nuovo modello di remunerazione delle farmacie entra in vigore dal 1° marzo 2024. Che cosa prevede?
Il primo atto concreto legato al nuovo modello di remunerazione si registrerà con la compilazione della distinta contabile riepilogativa di marzo, perché dal 1° di marzo cambiano le modalità di calcolo delle quote di spettanza della farmacia, ma in sostanza si tratterà di una diversa modalità di tariffazione dei farmaci erogati in regime SSN. La remunerazione della farmacia non dipenderà più totalmente dal prezzo del farmaco come oggi, ma verrà ricalcolata in modo che la parte fissa del margine sarà determinata per circa il 75% da quote fisse e per il 25% da un’unica quota variabile. La quota variabile è la quota percentuale del 6% rapportata al prezzo al pubblico del farmaco al netto dell'IVA, mentre le quote fisse sono determinate per fascia di prezzo, vale a dire, 0,55 euro per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico non superiore a 4 euro, 1,66 euro con un prezzo al pubblico compreso tra 4,01 e 11 euro, e 2,5 euro con un prezzo al pubblico superiore a euro 11 euro. In più ci sarà la quota per le liste trasparenza da aggiungere alle precedenti, pari a 0,1 euro per confezione per il 2024 e 0,115 a partire da gennaio 2025.

Come cambia la remunerazione per le farmacie rurali o a basso fatturato?
Ci sono delle agevolazioni e non solo per le rurali. In virtù del fatto che non ci saranno gli sconti SSN, tutte le farmacie che ad ogi godono di riduzioni dello sconto e esenzione dallo sconto avranno una quota di compensazione. La norma prevede infatti che per ogni farmaco erogato dalle farmacie rurali sussidiate, con fatturato SSN di riferimento fino a euro 450.000, ci sia una quota fissa aggiuntiva di 62 centesimi per ogni confezione da aggiungere alle precedenti quote di cui godono le altre farmacie. Per le farmacie oggi a sconto ridotto del 60% la quota fissa aggiuntiva di 58 centesimi mentre è di 1,2 euro per le farmacie che oggi sono esentate dallo sconto.

La nuova remunerazione viene definita uno strumento per rivedere i canali distributivi dei farmaci. In che modo potrebbe cambiare la distribuzione dei medicinali tra diretta, Dpc e convenzionata?
La nuova remunerazione è uno strumento per agevolare il passaggio di farmaci a medio alto costo dalla distribuzione per conto alla convenzionata. Il primo tentativo di rinnovo della remunerazione fu fatto nel 2012 in un momento di fortissima riduzione del prezzo medio dei farmaci, in cui era funzionale mettere al riparo le farmacie da ulteriori perdite di margine basando la remunerazione su un’unica quota e fissa è una percentuale molto bassa.
Oggi l’obiettivo rimane ancora valido, perché ci sono ancora meccanismi che portano a una riduzione del prezzo del farmaco, ma se ne aggiunge un altro: la necessità di recuperare tutto il terreno perso nella distribuzione del farmaco. Abbassando il margine per la farmacia, e quindi il costo SSN, per i farmaci a medio e alto prezzo, di fatto, se ne rende possibile il trasferimento tra i diversi canali della distribuzione. In particolare, dalla distribuzione per conto alla convenzionata.
E questo avviene con dei meccanismi che vanno al di là dell'aspetto economico e che sono previsti nella legge di Bilancio. L’articolo 44 al comma 1 prevede che Aifa stili ogni anno un elenco di medicinali, vincolante per le regioni, che per le loro caratteristiche possono essere escluse dal Pht. Quindi, perdendo le caratteristiche principali per essere erogate in Dpc, in automatico, possono transitare in convenzionata.
Un secondo elenco è quello che prevede lo stesso trasferimento, ma con un altro meccanismo per farmaci che, pur continuando a mantenere i criteri per cui sono classificati in classe A/PHT, non più coperti da brevetto possono essere, anche per effetto della eventuale riduzione del prezzo al pubblico, assegnati al regime convenzionato. Si tratta di una sorta di delisting dei farmaci del PHT declassificati in classe A.
In questa norma, va sottolineato, c’è tutta l'intenzione del legislatore di cercare di riportare i farmaci sul territorio per rispondere a una forte aspettativa da parte del cittadino in questo senso, specialmente nelle aree rurali o aree interne. Aspettativa già messa in luce da un’indagine conoscitiva promossa dall’onorevole Marcello Gemmato qualche anno fa. Ora che è sottosegretario alla Salute sta cercando di portare concretezza a quell'analisi che aveva effettivamente dimostrato il disservizio della distribuzione diretta dei farmaci. Tutto questo si tradurrà, appunto, in una maggiore disponibilità di farmaci nelle farmacie di comunità e quindi una maggiore possibilità di accesso al farmaco.
Va precisato che la distribuzione per conto non è il miglior servizio che si possa offrire, perché bisogna ordinare il farmaco e spesso si fa aspettare il cittadino anche fino a due-tre giorni se si è a cavallo di sabato o domenica, senza parlare delle complicazioni per le farmacie che operano in realtà disagiate, molto lontane dai centri di deposito.

Quando potrebbero essere disponibili gli elenchi Aifa e quindi vedere i primi trasferimenti di farmaci da un canale distributivo a un altro?
Ci segnali concreti da parte del Ministero dell’intenzione di attivare il processo previsto dalla legge per arrivare già da quest'anno ad alcuni passaggi da un canale distributivo all’altro. Ogni passaggio va analizzato con prudenza ed equilibrio, valutando qual è l'impatto economico e in termini di servizio. Di certo la priorità va all’assistenza dei pazienti con patologie croniche.

A livello operativo cambia qualcosa nella gestione da parte delle farmacie?
No, non cambia nulla perché il farmacista userà gli strumenti di tariffazione esattamente come prima. Abbiamo attivato le software House affinché rivedessero i software di tariffazione. È importante ricordare che le quote di spettanza di industria e grossisti non cambiano e quindi continueremo a comprare esattamente come prima, ciò vuol dire che anche il valore del magazzino della farmacia al costo manterrà il suo valore iniziale.

Che vantaggi offre la nuova remunerazione a tutto il sistema Farmacia?
Un vantaggio è certamente quello di avere in farmacia, in regime convenzionato, farmaci che già conosciamo dalla Dpc ma dando un servizio al cittadino più efficiente e più immediato. Dal punto di vista del farmacista questo tipo di remunerazione è certamente più gratificante perché riconosce l'atto professionale che viene valorizzato non tanto in base al prezzo ma rispetto a responsabilità, professionalità, consiglio e consulenza che si offri nella dispensazione del farmaco. Infine, dà una stabilizzazione alla marginalità della farmacia che da anni vede oramai sempre più farmaci maturi a basso valore economico.

TAG: REMUNERAZIONE, DISTRIBUZIONE PER CONTO, DISTRIBUZIONE DIRETTA, SPESA CONVENZIONATA, GIANNI PETROSILLO, FARMACI DI CLASSE A, SUNIFAR, PHT

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