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01 Marzo 2024

Farmacia dei servizi, Emilia-Romagna delibera su criteri per erogazione e uso di locali esterni

La Regione Emilia-Romagna ha approvato la delibera che definisce i requisiti generali, procedurali, organizzativi, strutturali, igienico sanitari e tecnologici e suo di locali distaccati per l'erogazione di prestazioni sanitarie nell'ambito della farmacia dei servizi

di Simona Zazzetta


Farmacia dei servizi, Emilia-Romagna delibera su criteri per erogazione e uso di locali esterni

La Regione Emilia-Romagna ha definito i requisiti generali, procedurali, organizzativi, strutturali, igienico sanitari e tecnologici che una farmacia deve avere per svolgere attività sanitarie, diverse dalla dispensazione di medicinali, vale a dire prestazioni previste nella Farmacia dei servizi dal Dlgs 153/2009, sia nei locali della farmacia sia in locali esterni a essa. La Giunta ha infatti approvato una delibera che ratifica quando indicato dalla 153/2009, in attuazione della legge regionale che definisce aspetti organizzativi e funzioni amministrative che riguardano le farmacie (LR 2 del 3 marzo 2016), stabilendo in particolare come gestire i locali esterni per l’erogazione di servizi. Alla delibera è stato allegato quanto previsto dal decreto legislativo 153/2009 e sue integrazioni, in merito ai requisiti

Farmacie nuove e già esistenti: le procedure
Lo scorso 20 febbraio la Giunta, su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute, ha infatti stabilito che per quanto riguarda “le farmacie di nuova apertura, quelle che si trasferiscono in locali nuovi e quelle che annettono locali distaccati”, sono tenute a dichiarare, rispettivamente nell’istanza di apertura ed esercizio dell’attività, di trasferimento dei locali e di utilizzo di locali distaccati - di possedere i requisiti, previsti dal Dlgs 153/2009, “in relazione alle prestazioni di farmacia dei servizi che intendono svolgere”. Le farmacie già aperte e che offrono già servizi sanitari previsti nella Farmacia dei servizi, hanno 90 dall’entrata in vigore della delibera, per comunicare “quali servizi vengono offerti nella farmacia, attestando il rispetto dei requisiti o, eventualmente, quali requisiti non sono rispettati. In quest’ultimo caso entro i 3 anni dall’approvazione del presente atto le farmacie devono adeguarsi e darne comunicazione al Comune”. La Giunta ha ritenuto opportuno esplicitare anche che “i medesimi locali possano essere destinati in tempi diversi, mediante appropriata organizzazione dell’attività, a prestazioni diverse tra quelle proprie della farmacia dei servizi” sempre nel rispetto dei requisiti oggetto della norma.

I locali distaccati inoltre “possono essere utilizzati anche da parte di altre farmacie, previa stesura di una procedura operativa condivisa e la stipula di un apposito contratto. I locali condivisi sono ubicati all’interno della sede farmaceutica della farmacia che ne ha ottenuto apposita autorizzazione di utilizzo”.
La Regione ha infine stabilito in 3 anni la durata del provvedimento, dopo “sarà valutata la necessità di apportare eventuali aggiornamenti o modifiche”.

In premessa, viene anche ricordato che i requisiti previsti sono coerenti, da una parte “con l’obiettivo di agevolare le farmacie nel caratterizzarsi sempre più marcatamente quali presidi sanitari di prossimità rappresentanti un elemento fondamentale ed integrante del Servizio sanitario nazionale che assicura quotidianamente prestazioni di servizi sanitari a presidio della salute della cittadinanza, in coerenza alla normativa sopra richiamata” e dall’altra con la necessità di “garantire ai cittadini la disponibilità di informazioni chiare sui servizi sanitari erogati dalle farmacie”.

Delibera Num. 247 del 20/02/2024 della Regione Emilia-Romagna

TAG: FARMACIA DEI SERVIZI, DELIBERA EMILIA ROMAGNA, FARMACIE

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