normativa
05 Novembre 2024Il Decreto legislativo n. 156 adegua la disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la comunità e i paesi terzi
La normativa nazionale in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, è stata aggiornata per adattarsi al Regolamento europeo. L’adeguamento comprende l’ampliamento delle categorie dei precursori di droghe regolamentate, con la categoria 4 che comprende i medicinali per uso umano e veterinario a base di efedrina o pseudoefedrina, e sanzioni più severe per chi viola gli obblighi di legge. Le novità sono state definite dal decreto legislativo n. 156 del 7 ottobre 2024, pubblicato il 21 ottobre in Gazzetta ufficiale.
Gli aggiornamenti adeguano la normativa italiana al Regolamento europeo n. 1259/2013, che modifica le norme per la regolamentazione dei precursori di droghe a livello comunitario e nei rapporti con paesi terzi. L’adeguamento, come spiega il ministero della Salute, “prevede infatti specifiche misure sanzionatorie per gli operatori che, senza munirsi di permesso di esportazione, effettuano spedizioni di medicinali compresi nella categoria 4 dei precursori di droghe verso paesi non inclusi nell'Unione europea”.
In particolare, il decreto n. 156 apporta modifiche al Testo Unico sulle leggi riguardanti stupefacenti e sostanze psicotrope (D.P.R. 309/1990), all’articolo 70, ampliando sanzioni e categorie di precursori soggetti a regolamentazione. Nello specifico alle categorie 1, 2 e 3 già regolamentate introduce la Categoria 4 che comprende i medicinali per uso umano e veterinario a base di efedrina o pseudoefedrina.
Il decreto, inoltre, introduce specifiche misure sanzionatorie per chi viola gli obblighi di registrazione e autorizzazione, specialmente nelle operazioni di importazione ed esportazione di queste sostanze. Le sanzioni variano da un minino di tre a un massimo dieci anni di reclusione mentre le multe possono arrivare fino a 90.000 euro, a seconda della categoria della sostanza coinvolta e del tipo di violazione commessa.
Se le violazioni sono commesse da titolari di licenza, la legge prevede anche la revoca della licenza e il divieto di rilascio per cinque anni. Inoltre, è prevista la sospensione dell’attività dell’operatore coinvolto, per periodi che vanno da 45 giorni a un anno e sei mesi.
Il Decreto, inoltre, modifica l’obbligo di comunicazione per le operazioni commerciali connesse ai precursori di droghe. Per i precursori di categoria 1 e 2, gli operatori devono comunicare alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (DCSA) le singole operazioni commerciali sia per transazioni all’interno del territorio nazionale sia per scambi tra l’Italia e altri paesi dell’UE e paesi extra-UE. Questo aggiornamento mantiene un monitoraggio stretto su tutte le transazioni che coinvolgono precursori di alta sensibilità e di alto rischio. Per i precursori di categoria 3 e 4, l’obbligo di comunicazione riguarda solo le operazioni tra l’Italia e paesi extra-UE, quindi, non è necessario per gli scambi all’interno dell’UE.
Fonte:
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=103354&completo=true
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