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08 Gennaio 2025Nel mese di gennaio 2025, i farmacisti hanno l'obbligo di inviare al Ministero della Salute dei dati relativi alle quantità di principi attivi classificati come doping e utilizzati nelle preparazioni galeniche durante il 2024

Nel mese di gennaio 2025, i farmacisti devono occuparsi della trasmissione elettronica al Ministero della Salute dei dati relativi alle quantità di principi attivi classificati come doping e utilizzati nelle preparazioni galeniche durante il 2024. Questo adempimento è previsto dalla Legge 376/2000 e dal DM 24 ottobre 2006 secondo cui i dati devono essere inviati attraverso un modulo online disponibile sul sito del Ministero della Salute dal 1° gennaio e devono essere trasmessi entro il 31 gennaio 2025.
L’invio deve avvenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), utilizzando l'indirizzo dedicato del Ministero. Non sono soggetti a trasmissione i dati riguardanti specifiche sostanze e classi elencate nell'ultimo decreto ministeriale. Inoltre, sono esentate dall'invio dei dati le farmacie che non hanno preparato galenici contenenti sostanze dopanti nel 2024. I farmacisti devono anche conservare, in originale o copia, la documentazione giustificativa delle preparazioni (ricette o fogli di lavorazione) fino al 31 luglio 2025.
Quanto alle sostanze, il DM 25 giugno 2024, ha aggiornato la lista delle sostanze proibite per doping e non sono soggetti a trasmissione i seguenti principi attivi:
Salbutamolo per via inalatoria fino a 1600 microgrammi nelle 24 ore (in dosi frazionate, senza superare 600 microgrammi nelle 8 ore)
Formoterolo per via inalatoria dose massima erogata 54 microgrammi nell’arco delle 24 ore
Salmeterolo per via inalatoria dose massima 200 microgrammi nell’arco delle 24 ore
Vilanetrolo per via inalatoria dose massima 25 microgrammi nell’arco delle 24 ore.
Drospirenone e pamabromo
Inibitori dell’anidrasi carbonica per somministrazione topica per uso oftalmico (ad es. dorzolamide, brinzolamide).
Felipressina per somministrazione locale in anestesia dentale.
Clonidina (S6)
Derivati dell’imidazolina per uso dermatologico, nasale, oftalmico o otico (ad es. brimonidina, clonazolina, fenoxazolina, indanazolina, nafazolina, oximetazolina, tetrizolina, tramazolina, xilometazolina)
Stimolanti inclusi nel Programma di Monitoraggio 2024 (Bupropione, caffeina, nicotina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradrolo e sinefrina).
Glucocorticosteroidi (S9): altre vie di somministrazione (inclusa l'inalatoria e la topica: dentale-intracanalare, la dermica, la intra-nasale, l'oftalmologica, e la perianale) non sono proibite quando usate nelle dosi e nelle indicazioni terapeutiche autorizzate.
Il BPC-157, il 2,4-dinitrofenolo (DNP) e gli attivatori della Troponina (Reldesemtiv e Tirasemtiv) sono ora proibiti come S0, secondo una recente rivalutazione ed aggiunti nella categoria "S0" come esempio.
Mannitolo per via diversa da quella endovenosa
Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale e orofaringeo.
Cannabidiolo non è più considerato sostanza dopante dal 1° gennaio 2018.
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