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04 Aprile 2025

Sanzioni disciplinari, riflessioni sugli effetti della riforma della Commissione Centrale (CCEPS)

Riceviamo e pubblichiamo la lettera a firma di Maurizio Cini presidente della Associazione Scientifica Farmacisti Italiani che propone alcune riflessioni in merito alla riforma della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (Cceps) annunciata dal ministro della Salute


Sanzioni disciplinari, effetti della riforma della Commissione Centrale (CCEPS)

In merito al recente annuncio del ministero della Salute sullo schema di riforma della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) riceviamo e pubblichiamo la lettera a firma di Maurizio Cini presidente della Associazione Scientifica Farmacisti Italiani e ex docente di Tecnologia e Legislazione Farmaceutiche presso la Facoltà di Farmacia dell’Università di Bologna che propone alcune riflessioni legate al funzionamento del sistema disciplinare degli ordini professionali sanitari con le nuove previsioni.

Prendo spunto dall’articolo di Farmacista33 del 1° aprile 2025 che riferisce dello schema di riforma della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, la CCEPS, predisposto dal Ministero della salute. Il funzionamento della Commissione da vari anni si è interrotto per problematiche di ordine organizzativo che ne hanno praticamente paralizzato la regolare operatività. Come conseguenza si è creata una situazione capace di rendere inefficace qualsiasi provvedimento disciplinare disposto dagli ordini delle professioni sanitarie.

Sanzioni disciplinari sanitarie immediatamente esecutive: le novità della riforma della CCEPS

I recenti casi di medici, prevalentemente esercitanti la chirurgia estetica, che, pur sospesi o addirittura radiati, esercitavano tranquillamente essendosi avvalsi della sospensiva automatica del provvedimento sanzionatorio a seguito della presentazione del ricorso, proprio alla CCEPS, ha sollevato il problema che, però, con le modifiche contenute nello schema di riforma solleva altri aspetti non meno rilevanti. Le sanzioni che gli ordini possono applicare sono: 1) l’avvertimento, 2) la censura, 3) la sospensione da uno a sei mesi, 4) la radiazione. I primi due determinano solamente un invito a non ricadere nel medesimo illecito molto blando per l’avvertimento e più severo nel caso della censura che, di fatto, costituisce una nota di biasimo. La sospensione, con il limite temporale da uno a sei mesi, determina l’impossibilità ad esercitare mentre la radiazione impedisce l’esercizio senza limiti temporali. La sospensiva a seguito di ricorso vanifica quindi, di fatto, la portata dei provvedimenti in particolar modo qualora la CCEPS rimanga inattiva per anni.

E’ sicuramente da accogliere con favore l’intenzione del Ministero della salute di riformare la Commissione, a patto però che poi decida celermente sui ricorsi che saranno presentati. Dalle notizie circolate sembra infatti che la nuova CCEPS non prevederebbe più la sospensiva automatica a seguito del ricorso ma manterrebbe efficace la sanzione disciplinare fino al giudizio sul ricorso, impugnabile solo davanti alla Corte di Cassazione a sezioni unite.

Appare pertanto lecito porsi il dubbio nel caso in cui i provvedimenti disciplinari comportanti l’inibizione all’esercizio professionale (sospensione e radiazione) vengano annullati dalla Commissione. In tal caso è evidente il danno determinato da una sanzione giudicata illegittima come pure le sue conseguenze economiche che potrebbero ricadere sull’ordine che ha disposto il provvedimento sanzionatorio annullato.

Altra questione riguarda i casi in cui al procedimento disciplinare si affianchi l’apertura di un procedimento penale. Finora, nella maggior parte dei casi, il giudizio disciplinare veniva sospeso fino alla sentenza definitiva che, purtroppo, può tardare molti anni. In assenza di una precisa sospensione dell’attività professionale da parte della magistratura, l’ordine dovrebbe poter procedere comunque con il giudizio disciplinare valutando caso per caso la gravità degli addebiti.

L’intervento ministeriale in materia disciplinare non potrà poi prescindere dall’attuazione di una disposizione di legge finora inapplicata. Mi riferisco al testo del DLCPS 233/1946 come sostituito dall’art. 4 della legge 11/01/2018, n. 3 che all’art. 1, terzo comma, lettera “i” recita testualmente, tra i doveri degli ordini: “separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante.”. Il testo prevede poi, per l’attuazione di tale principio, la creazione, a livello regionale, degli uffici istruttori di albo con il compito di valutare i casi che gli vengono sottoposti, o anche d’ufficio, e compiendo quindi tutta l’attività istruttoria che, in sede penale, viene svolta dal pubblico ministero e dal giudice delle indagini preliminari. Finora, infatti, l’ordine svolge la funzione accusatoria e quella giudicante senza che questa operi in condizioni di assoluta terzietà nei confronti del professionista sottoposto al giudizio.

Di fronte ad una radicale modifica nella gestione del contenzioso disciplinare, appare pertanto indispensabile il preventivo adeguamento della normativa a garanzia degli iscritti, non fosse altro per tutelare gli ordini stessi in caso di applicazione di sanzioni disciplinari interdittive poi annullate dalla Commissione Centrale.

Prof. Maurizio Cini

TAG: SANZIONI, PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE, COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE - CCEPS

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