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Galenica

13 Giugno 2025

Sostanze dopanti, in vigore nuove regole su regime di fornitura e ricette. Ecco cosa cambia

Il 3 giugno è entrato in vigore il decreto ministeriale 27 marzo 2025 che modifica il regime di fornitura dei medicinali preparati in farmacia contenenti principi attivi vietati per doping

di Redazione Farmacista33


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Con l’entrata in vigore il 3 giugno del decreto ministeriale 27 marzo 2025 cambia il regime di fornitura dei medicinali preparati in farmacia contenenti principi attivi vietati per doping che devono essere prescritte su ricetta non ripetibile (RNR). 

Le nuove regole sulla prescrizione medica

Il Decreto (“Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante: «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping” e successive modificazioni ed integrazioni” in Gazzetta n.126 del 3-6-2025) abroga e sostituisce il D.M. 19.5.2005 e trova il suo perimetro di applicazione nei medicinali preparati in farmacia contenenti i principi attivi inclusi nella lista dei medicinali contenenti principi attivi vietati per doping (decreto 13 aprile 2005 del Ministero della salute e successive modificazioni ed integrazioni). Per questi farmaci cambia la classificazione ai fini della fornitura in quanto diventano “medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta”.
Quindi dal 3 giugno 2025 tutte le preparazioni magistrali e officinali contenenti principi attivi vietati per doping sono soggette a ricetta non ripetibile (RNR).

Quello che non cambia invece è l’etichettatura che deve riportare la seguente frase: “Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping”.
Anche per i medicinali preparati in farmacia per uso topico (dermatologico, oculistico, rinologico, odontostomatologico, auricolare) contenenti principi attivi vietati per doping devono riportare sull'etichettatura la frase: “Attenzione per chi svolge attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. È vietata un'assunzione diversa, per schema posologico e per via di somministrazione, da quelle prescritte”.

Fonte

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-06-03&atto.codiceRedazionale=25A03201&elenco30giorni=true 

TAG: PREPARAZIONI MAGISTRALI, CONTROLLO DELLE RICETTE, RICETTA NON RIPETIBILE, DOPING

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