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28 Luglio 2025La Corte di Giustizia UE chiarisce che l’attività delle farmacie è di natura economica, ma rientra tra i servizi sociali soggetti a un regime semplificato: obbligatori avvisi pubblici e trasparenza nelle concessioni

Con la sentenza del 10 luglio 2025, la Corte di Giustizia europea ha chiarito la natura giuridica dell'attività di gestione di una farmacia nell'ambito del diritto europeo, relativamente ai contratti di concessione. Per la Corte la farmacia non è un “servizio non economico d’interesse generale”, ma rientra nella categoria dei “servizi sociali e altri servizi specifici” con conseguenze rilevanti per le procedure di affidamento dei servizi farmaceutici da parte delle amministrazioni pubbliche che devono rispettare regole di pubblicità degli avvisi, trasparenza e non discriminazione.
La Corte, spiega in sintesi una circolare della Fofi che segnala la pronuncia, è stata chiamata a esprimersi in una causa in Slovenia di una farmacia contro un Comune in merito al rilascio da parte di quest’ultimo di un’autorizzazione alla gestione di una succursale di una farmacia sul suo territorio, senza previa pubblicazione di un bando di concessione.
Il perimetro normativo in esame è infatti, quello della Direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione relativamente ai servizi farmaceutici, nello specifico, l’Articolo 4, paragrafo 2 - Servizi non economici d'interesse generale, e l’Articolo 19 - Servizi sociali e altri servizi specifici - Ambito di applicazione di tali disposizioni - Attività di gestione di una farmacia.
Secondo la Corte, l’Articolo 4 va interpretato nel senso in cui l’attività di gestione di una farmacia, sebbene rivesta un evidente interesse pubblico per la salute, non rientra nella nozione di “servizi non economici d’interesse generale” indicata nella disposizione. Sono due gli “elementi cumulativi” per definire i servizi non economici d’interesse generale: la fornitura a fini di interesse generale e un carattere non economico.
Mentre, come ricordato dalla Corte, l’attività di gestione di una farmacia, pur avendo una chiara finalità di interesse pubblico legata alla salute, ha una parte essenziale che consiste “nella fornitura, dietro retribuzione, di medicinali per uso umano, soggetti o meno a prescrizione medica, nonché nella prestazione di consulenza in merito all'uso corretto e sicuro dei medicinali stessi, non rientra nella nozione di «servizi non economici d'interesse generale», di cui a tale disposizione”.
Quindi la farmacia non si può escludere l’applicazione della Direttiva sulle concessioni, come invece avviene per i servizi non economici.
Il giudice di rinvio ha poi chiesto alla Corte di chiarire se l’attività di gestione di una farmacia rientri nella nozione di "servizi sociali e altri servizi specifici" inclusi dall'articolo 19 della Direttiva, per capire se può beneficiare di un “regime alleggerito” pensato dall’Unione Europea per quei servizi che, pur essendo economici, hanno un forte impatto sociale oppure se debba seguire il regime pieno delle concessioni pubbliche, con tutti gli obblighi ordinari.
La Corte ha chiarito che la farmacia rientra tra i “servizi sociali e altri servizi specifici” e quindi non si applica il regime ordinario e completo delle concessioni pubbliche, ma quello alleggerito, che però comporta comunque alcuni obblighi fondamentali, come la pubblicazione di un avviso, l’avviso di aggiudicazione, la trasparenza nella selezione e aggiudicazione.
Secondo la FOFI, si tratta di una pronuncia “di fondamentale importanza per la corretta gestione delle procedure relative all’affidamento dei servizi farmaceutici”, che non possono essere completamente escluse dall’ambito della Direttiva, ma devono rispettare le regole previste per i servizi sociali e specifici. Ciò comporta, tra l’altro, il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza, anche nel caso di concessioni più leggere.
Fonte
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A62023CJ0715&qid=1395660928796
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