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17 Febbraio 2026

Direttore di farmacia, compiti e responsabilità tra dispensazione, organizzazione e vigilanza sull’attività professionale

Dal corretto esercizio della farmacia alla vigilanza su sicurezza e qualità, fino alla posizione di garanzia: un documento dell’Ordine di Bari-Bat chiarisce funzioni e responsabilità del direttore di farmacia sul piano professionale, organizzativo e giuridico

di Redazione Farmacista33


Direttore di farmacia, compiti e responsabilità tra dispensazione, organizzazione e vigilanza sull’attività professionale

Il direttore di farmacia, oltre a essere garante di legalità, sicurezza e qualità dell’attività professionale, risponde del corretto funzionamento dell’esercizio e ricopre una posizione di responsabilità nell’area professionale e sanitaria che non si esaurisce nella supervisione ma implica un ruolo attivo di vigilanza e prevenzione. A delineare il profilo di questa figura all’interno della farmacia è un documento dell’Ordine dei farmacisti di Bari-Bat pensato come “strumento di orientamento utile a rafforzare la consapevolezza delle responsabilità connesse all’incarico”.

Responsabilità professionali e sanitarie

Sul piano professionale e sanitario il direttore è responsabile della corretta dispensazione dei medicinali e deve garantire il rispetto delle prescrizioni mediche, il controllo delle ricette e la gestione delle sostituzioni ed equivalenze, vigilando sui farmaci soggetti a prescrizione limitativa, sugli stupefacenti e sui medicinali ospedalieri o in distribuzione per conto. In questo ambito il documento chiarisce che il direttore deve “garantire che ogni atto professionale sia svolto con diligenza, prudenza e perizia” e vigilare affinché anche i collaboratori operino nel rispetto delle regole professionali. Rientra tra i suoi compiti anche la vigilanza su qualità e sicurezza dei medicinali, con l’obbligo di assicurare corretta conservazione, integrità delle confezioni e rispetto delle condizioni di temperatura, organizzando e controllando le procedure di ritiro e richiamo, le segnalazioni di reazioni avverse e la gestione dei reclami sanitari. Il documento richiama espressamente il dovere di “prevenire situazioni di rischio per il cittadino”, “intervenire tempestivamente in presenza di criticità” e promuovere una cultura della sicurezza e della qualità. 

Responsabilità gestionali e organizzative

Sul piano gestionale il direttore organizza il lavoro dei farmacisti e dei collaboratori, assegna mansioni coerenti con titoli e competenze e garantisce la presenza del farmacista in servizio, la copertura dei turni e il rispetto delle norme su sostituzioni e ferie. È responsabile di eventuali carenze di vigilanza sul personale e deve “impedire l’esercizio abusivo o improprio della professione” e “assicurare adeguata formazione e aggiornamento”. Alla funzione organizzativa si affianca la responsabilità sull’erogazione dei servizi sanitari svolti in farmacia, per i quali deve verificare procedure, protocolli e requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici, organizzando i servizi in modo sicuro e seguendo le linee guida disponibili. Il documento evidenzia l’obbligo di “prevenire prassi pericolose” e di garantire standard adeguati di qualità assistenziale, con responsabilità in caso di servizi non autorizzati, carenze nei requisiti o eventi avversi legati a cattiva organizzazione. 

Responsabilità logistiche, amministrative e normative

Nell’ambito tecnico e logistico il direttore garantisce il corretto approvvigionamento dei medicinali, la tracciabilità, la rotazione delle scorte e lo smaltimento dei resi e dei prodotti scaduti, controllando fornitori e documentazione. Il documento richiama le responsabilità connesse alla “detenzione di farmaci irregolari”, alla “vendita di farmaci scaduti” e all’“acquisto da canali illeciti”. Particolare rilievo assume la gestione degli stupefacenti e delle sostanze controllate, che comporta l’obbligo di regolare tenuta dei registri, custodia in locali idonei e controllo delle operazioni di carico e scarico, con un “profilo penale particolarmente rilevante” in caso di omissioni contabili, smarrimenti o detenzione illecita. 

Il direttore garantisce il rispetto degli obblighi normativi che regolano l’esercizio della farmacia, tra cui orari di apertura, turni e obblighi verso il Servizio sanitario nazionale, ed è responsabile dei rapporti con le autorità competenti. Sovrintende a ispezioni, verbali e adempimenti autorizzativi e può essere chiamato a rispondere in caso di “esercizio in violazione delle autorizzazioni”, “irregolarità amministrative gravi” e conseguenti provvedimenti sanzionatori.

Profili di responsabilità giuridica e posizione di garanzia

La responsabilità penale del direttore è personale e si configura solo in presenza di una sua colpa, quando l’evento sia conseguenza di carenze di vigilanza, difetti organizzativi, scelta di personale non idoneo o omissione di obblighi giuridici e deontologici. In tali casi il documento precisa che la responsabilità deriva da “propria condotta omissiva o organizzativa”. Sul piano civile il direttore può rispondere verso il paziente per danno da errore professionale, da prodotto mal conservato o da informazione inadeguata e verso il titolare o l’ente gestore per danni patrimoniali o sanzioni derivanti da negligenza, con obbligo di copertura assicurativa. Sul piano deontologico è tenuto a tutelare la salute del cittadino, garantire indipendenza professionale, evitare conflitti di interesse e vigilare sulla correttezza dei collaboratori. In questo quadro il documento attribuisce al direttore una vera e propria “posizione di garanzia”, chiarendo che “non può limitarsi a delegare” ma deve organizzare, dirigere, vigilare e prevenire, rispondendo di omissioni, carenze organizzative, mancata formazione o tolleranza di prassi pericolose, quale garante “dell’assetto complessivo di sicurezza, correttezza e qualità dell’organizzazione professionale della farmacia”.

TAG: DIRETTORE DI FARMACIA, FARMACISTI

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