privacy
19 Febbraio 2026Il Garante della privacy ha adottato apposite Linee guida a tutela dei pazienti, consentendo alle aziende sanitarie di utilizzare i recapiti telefonici per promuovere l’adesione agli screening pubblici. Con alcuni precisi paletti

Per promuovere l’adesione a campagne di screening le Asl potranno utilizzare i recapiti telefonici dei pazienti forniti in precedenti prestazioni sanitarie anche se al momento della raccolta dei dati l’informativa non lo indicava espressamente. È la posizione del Garante della privacy espressa nel Provvedimento del 12 febbraio 2026 in cui ha adottato la “Linee guida circa l’utilizzo dei recapiti telefonici dei pazienti già presenti negli archivi delle aziende sanitarie per l’invio di sms informativi su campagne di screening nazionali o regionali”, contenenti le indicazioni per gli aggiornamenti da apportare alle informazioni da fornire agli utenti.
Il Garante ha fornito il chiarimento ritenendo che “alla luce dei principi del Regolamento UE e della giurisprudenza europea, il trattamento dei dati strettamente necessario alla promozione di programmi pubblici di prevenzione possa essere considerato compatibile con le originarie finalità di cura, diagnosi e assistenza sanitaria, a condizione che siano rispettate adeguate garanzie”.
E con specifiche Linee guida il Garante intende “rafforzare la tutela dei pazienti”. In particolare, alle aziende sanitarie viene chiesto di “aggiornare l’informativa, precisando che i recapiti più recenti raccolti per finalità di cura, previa verifica della loro esattezza, potranno essere utilizzati esclusivamente per la promozione di programmi pubblici di prevenzione e non per altre finalità (ad esempio, ricerca scientifica o attività amministrative)”.
Chiaramente, l’utilizzo dei dati dovrà “essere limitato alle sole campagne di screening previste dalla normativa vigente ed escludere l’impiego dei recapiti raccolti nell’ambito di prestazioni caratterizzate da una particolare tutela dell’anonimato, come l’interruzione volontaria di gravidanza, il parto in anonimato, le prestazioni per persone sieropositive o per vittime di violenza”.
Infine, “nel messaggio di invito allo screening dovrà essere identificata l’azienda come mittente e dovranno essere chiaramente indicati il diritto di opposizione all’invio degli sms e le modalità, semplici e immediate, per esercitarlo”.
Fonte:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10221629
Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
16/07/2026
Una meta-analisi evidenzia che il coinvolgimento del farmacista clinico nel monitoraggio terapeutico della vancomicina si associa a una riduzione del rischio di danno renale acuto e della mortalità...
A cura di Paolo Levantino - Farmacista clinico
16/07/2026
Le ondate di calore possono aumentare il rischio di eventi avversi nei pazienti cronici anche per l'interazione con alcune terapie farmacologiche. Fadoi richiama l'attenzione su diuretici,...
A cura di Redazione Farmacista33
16/07/2026
Presentati a Milano i risultati del progetto pilota che ha sperimentato il follow-up dei pazienti con vitiligine in televisita dalla farmacia di prossimità. Il modello punta a rafforzare aderenza...
A cura di Simona Zazzetta
16/07/2026
La Pec professionale comunicata all'Ordine viene trasferita automaticamente anche nel Registro Inad. Ecco quali possibilità hanno i farmacisti per mantenere separati il domicilio digitale...
A cura di Redazione Farmacista33

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)