Diritto Sanitario
30 Marzo 2026Due sentenze del Consiglio di Stato, pubblicate nei mesi scorsi, delineano orientamenti diversi sulla pianificazione delle sedi farmaceutiche: una ribadisce la centralità della perimetrazione delle zone, l’altra introduce un approccio più flessibile basato sull’equa distribuzione del servizio. l'Ordine di Bari BAT propone un'analisi del quadro giurisprudenziale

Il quadro giurisprudenziale sulla pianificazione delle nuove sedi farmaceutiche “appare oggi tutt’altro che assestato” alla luce di due sentenze del Consiglio di Stato (n. 1056/2026 e n. 1111/2026) che a distanza di poco hanno espresso orientamenti "diametralmente opposti" in materia: la prima riafferma la necessità di perimetrare le zone e vincola il farmacista a collocare la sede all’interno dell’area individuata, mentre la seconda valorizza un approccio più flessibile. A proporre un’analisi comparativa è l’Ordine dei farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani che, in una serie di comunicazioni informative, propone un’analisi dei principi affermati dai giudici e delle implicazioni operative per la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico.
Il contenzioso trae origine dalla decisione del Comune di Marano di Napoli di modificare i confini di due zone farmaceutiche per consentire l’apertura di una nuova farmacia in locali situati su un lato della strada appartenente a un’altra area territoriale. Il Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento della delibera, ritenendo insufficiente la motivazione fornita dall’amministrazione comunale.
Secondo quanto evidenziato dall’Ordine, la delibera “è risultata poco motivata in quanto si limita ad evidenziare le difficoltà dei legali rappresentanti della nuova farmacia nel reperire locali idonei” e non dimostrava che la modifica rispondesse a reali esigenze della collettività.
Il principio affermato dai giudici riguarda direttamente la funzione della perimetrazione territoriale. Come ricordato nella nota, anche dopo il superamento della pianta organica tradizionale “il comune ha – in ogni caso – la necessità di perimetrare le zone per offrire un servizio ben distribuito con la conseguenza che il farmacista ha l’obbligo di reperire la sede della farmacia all’interno del perimetro individuato”.
In questa prospettiva, viene chiarito che “il perimetro non è una semplice traccia indicativa, ma un limite geografico che vincola il farmacista nel reperimento della sede”.
Nel commentare la decisione, l’Ordine Bari-Bat richiama espressamente una precedente sentenza del Consiglio di Stato (n. 1111/2026), che aveva introdotto una lettura diversa della pianificazione territoriale. In quella occasione, i giudici avevano sancito il superamento del concetto “eccessivamente formalistico” di pianta organica in favore di una nozione dinamica di programmazione territoriale del servizio farmaceutico, più flessibile e funzionale all’effettivo soddisfacimento dei bisogni della popolazione.
Secondo tale orientamento, richiamando la riforma introdotta dal decreto “Cresci Italia”, la pianificazione comunale non richiede necessariamente una delimitazione cartografica rigorosa, poiché “non essendo più richiesta una rigorosa perimetrazione del territorio ove collocare la sede farmaceutica di nuova istituzione […] è sufficiente anche la mera indicazione della località/zona in cui è ubicata la farmacia”.
In questa prospettiva, il criterio prioritario diventa quello dell’equa distribuzione del servizio sul territorio, mentre la perimetrazione assume una funzione principalmente orientativa, finalizzata a garantire l’accessibilità del servizio e il rispetto delle distanze minime tra esercizi.
Il quadro giurisprudenziale sulla pianificazione delle nuove sedi farmaceutiche “appare oggi tutt’altro che assestato” e “la prova più evidente di questa incertezza è il recente contrasto interpretativo emerso in seno alla medesima Sezione del Consiglio di Stato, che a distanza di sole ventiquattr'ore ha espresso principi diametralmente opposti”. Da un lato, conclude l'Ordine, il Consiglio di Stato riafferma “la centralità della perimetrazione” e vincola il farmacista a collocare la sede all’interno dell’area individuata (sentenza n. 1056/2026), mentre dall’altro “adotta un approccio flessibile, che supera il rigore cartografico tradizionale, ritenendo sufficiente la mera indicazione della località in cui ubicare la farmacia” (sentenza n. 1111/2026).
Photo credits: Freepik
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