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15 Luglio 2026

Testo unico farmaceutica, Ddl delega entra in Aula del Senato: ecco le novità per le farmacie

La Commissione Sanità ha concluso l’esame del ddl delega per il Testo unico per la farmaceutica. Le modifiche al testo approvate riguardano farmacia dei servizi, aderenza terapeutica, aree interne, dati sanitari e proprietà delle farmacie. Il testo va in aula al Senato

di Redazione Farmacista33


Testo unico farmaceutica, ddl delega entra in Aula del Senato: ecco le novità per le farmacie

La Commissione Affari sociali e Sanità del Senato ha concluso l'esame del disegno di legge delega per il riordino della legislazione farmaceutica (A.S. 1786), conferendo il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea. Il provvedimento che arriva in Aula con emendamenti approvati all'articolo 3, tra cui quelli su farmacia dei servizi, interoperabilità dei dati, i dispensari nelle aree interne e i limiti alle società di capitali. Restano fuori le proposte su vendita online dei farmaci con prescrizione, tutele per i farmacisti dipendenti, parafarmacie e aggiornamento delle convenzioni della farmacia dei servizi.

Le novità su società di capitali e farmacia dei servizi

Tra le modifiche approvate figura l'emendamento (3.144), che inserisce tra i criteri della delega la revisione dei limiti quantitativi relativi alla titolarità delle farmacie da parte delle società di capitali, prevedendo l'abbassamento della quota massima di controllo. La disposizione demanda quindi al Governo la revisione dell'attuale disciplina con l'obiettivo di ridefinire i limiti alla concentrazione delle farmacie in capo alle società.

Via libera anche all'emendamento (3.201), che amplia i criteri dedicati alla farmacia dei servizi. Nel testo viene inserito il riferimento al miglioramento dell'aderenza terapeutica e viene rafforzato il ruolo della farmacia nell'integrazione con la rete assistenziale territoriale, prevedendo anche la possibilità di disciplinare attività di televisita e telemonitoraggio per la presa in carico attiva dei pazienti, oltre a favorire la collaborazione tra professionisti sanitari, l'educazione sanitaria e la prevenzione.
Viene inoltre ampliata la finalità dell'interoperabilità (3.170) tra i sistemi di prescrizione e dispensazione dei farmaci, il Fascicolo sanitario elettronico, il dossier farmaceutico e l'Ecosistema dei dati sanitari.
L'obiettivo non è più soltanto quello di disporre di dati aggiornati e omogenei, ma anche di utilizzarli “ai fini del monitoraggio degli esiti, del rafforza­mento delle attività di farmacovigilanza e della produzione di evidenze concrete”.

Produzione nazionale: entra il riferimento ai medicinali finiti

Tra le modifiche approvate figurano anche gli emendamenti 3.11 e 3.12, che ampliano uno dei criteri direttivi dedicati alla distribuzione dei medicinali. Il testo non fa più riferimento soltanto alla promozione della produzione nazionale di principi attivi ed eccipienti, ma estende esplicitamente l'obiettivo anche ai prodotti finiti, con particolare attenzione ai medicinali destinati ai pazienti affetti da patologie rare, croniche o invalidanti, al fine di favorire un accesso più equo, continuativo e personalizzato alle terapie, comprese le preparazioni galeniche.

Aree interne: supporto ai dispensari gestiti dalle farmacie

Tra le modifiche approvate rientrano anche gli emendamenti (3.221 e 3.223), che intervengono sulla pianificazione territoriale. Il testo prevede che nelle aree interne, rurali e a bassa densità abitativa, venga favorito il “il supporto delle farmacie già presenti nei medesimi territori, anche mediante l’attivazione di dispensari far­maceutici da esse gestiti” fermo restando il criterio della pianta orga­nica.

Indennità, Ecm, Ccnl: gli emendamenti rimasti fuori

Rispetto agli emendamenti presentati di interesse per i professionisti hanno invece superato l'esame della Commissione numerosi emendamenti presentati nelle scorse settimane.
Tra questi figurano la proposta di subordinare l'erogazione dei servizi di farmacia al rispetto del contratto collettivo nazionale e di introdurre misure contro il ricorso al lavoro autonomo fittizio (3.145, respinto); quella che prevedeva specifiche indennità per i farmacisti dipendenti e lo svolgimento dei corsi Ecm durante l'orario di lavoro con oneri a carico della proprietà della farmacia (3.257, dichiarato inammissibile); la clausola sociale per la tutela dei rapporti di lavoro in caso di acquisizione della farmacia (3.258, respinto); le disposizioni sulla vendita online dei medicinali con obbligo di prescrizione (3.33, ritirato); gli emendamenti sulla digitalizzazione della presa in carico dei pazienti cronici (3.225 e 3.226, ritirati); la revisione delle convenzioni della farmacia dei servizi (3.224, dichiarato inammissibile); le misure su equivalenti e biosimilari (3.38-3.42, respinte) e la proposta di estendere alcuni servizi alle parafarmacie (3.251, respinta).

Invariato l'impianto del ddl

Restano invariati gli articoli 1, 2 e 4 del testo originario. L'articolo 1 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro il 31 dicembre 2026, uno o più decreti legislativi per il riordino della legislazione farmaceutica, con l'obiettivo di raccogliere e coordinare in testi unici le disposizioni oggi distribuite in numerosi provvedimenti. La delega disciplina inoltre il procedimento di adozione dei decreti legislativi, prevedendo il coinvolgimento delle Regioni, del Consiglio di Stato e del Parlamento, nonché la possibilità di emanare decreti correttivi e integrativi entro due anni dall'entrata in vigore.

L'articolo 2 definisce gli obiettivi generali della riforma, che comprendono il miglioramento dell'accesso ai medicinali, il riordino dell'organizzazione dell'assistenza farmaceutica, il rafforzamento della rete territoriale, una maggiore efficienza nella programmazione e nel governo della spesa, oltre al coordinamento della normativa vigente e alla revisione del sistema sanzionatorio.

L'articolo 4 contiene infine le disposizioni finanziarie, individuando le risorse destinate agli interventi di digitalizzazione previsti dal provvedimento e stabilendo che i decreti legislativi siano corredati da una relazione tecnica sulla sostenibilità finanziaria. Resta inoltre fermo il principio dell'invarianza della finanza pubblica per gli interventi che non prevedono specifici stanziamenti.

Fonte:

https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?tab=testiEmendamenti&did=59875

 

TAG: TESTO UNICO DELLA LEGISLAZIONE FARMACEUTICA, FARMACIE, CAPITALI IN FARMACIA , TITOLARITà DELLA FARMACIA

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