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04 Maggio 2026La gestione delle bombole di ossigeno medicinale solleva criticità normative e operative per le farmacie. L’analisi dell’avvocato Stefano Simonetta (Farmatutela) evidenzia i principali nodi interpretativi, i possibili rischi e buone prassi.

Nella gestione dell’ossigeno medicinale, le farmacie possono trovarsi coinvolte in contestazioni legate alla restituzione delle bombole e all’applicazione di oneri ulteriori. Un quadro che si inserisce in un contesto normativo in cui il contenitore, la bombola, è considerato parte integrante del farmaco e rientra nel prezzo negoziato, senza possibilità di costi aggiuntivi. Su questo punto si concentra l’analisi dei legali di Farmatutela, a firma dell’Avv. Stefano Simonetta, che evidenzia alcune criticità sia sul piano giuridico sia su quello operativo legate ad alcune “prassi contrattuali”, che invece tendono a separare il costo del contenitore.
L’avvocato richiama innanzitutto l’inquadramento giuridico: l’ossigeno terapeutico è un medicinale ai sensi del decreto legislativo 219/2006 e, quando classificato in classe A o H, il relativo prezzo negoziato comprende anche il contenitore.
Il punto centrale messo in evidenza dal legale e da cui discende la sua analisi è che la bombola non è un accessorio separato, ma “un elemento funzionale al farmaco stesso”. Da qui l’impossibilità di prevedere costi aggiuntivi legati al contenitore, che finirebbero per alterare il regime di prezzo stabilito a livello nazionale.
Accanto al piano normativo, l’avvocato evidenzia una criticità sul piano operativo. Nella prassi, infatti, la farmacia si limita alla dispensazione del medicinale, mentre la gestione del ritiro delle bombole resta in capo al fornitore in quanto “la farmacia non ha disponibilità materiale del contenitore dopo la consegna, né gestisce direttamente la fase di ritiro”.
Questo elemento, secondo il legale, rende problematico attribuire automaticamente alla farmacia eventuali ritardi nella restituzione poiché “non esercita poteri di custodia, non ha strumenti di controllo sui tempi di restituzione, né può verificare autonomamente la posizione delle singole bombole”.
Un ulteriore nodo riguarda la tracciabilità. Come evidenzia Simonetta, i flussi informativi sono spesso gestiti esclusivamente dal fornitore, senza un accesso diretto da parte della farmacia. Si crea una “asimmetria informativa significativa” in cui la farmacia può trovarsi destinataria di contestazioni senza avere tuttavia gli strumenti per verificare i dati relativi alle consegne e ai ritiri. Tra le criticità più frequenti, il legale segnala difficoltà nella ricostruzione della movimentazione delle bombole, difformità nei quantitativi attribuiti ai pazienti, richieste di ritiro non registrate.
Il tema degli addebiti per “ritardata resa” rappresenta uno dei punti più delicati. Alcuni modelli contrattuali, segnala l’avvocato, prevedono l’applicazione di importi periodici in caso di mancata o ritardata restituzione del contenitore.
Tali previsioni pongono diverse criticità. Sul piano normativo, se il contenitore è considerato parte integrante del medicinale, l’introduzione di un costo ulteriore, anche in forma di “penale” o “indennizzo”, può risultare in contrasto con il regime di prezzo negoziato nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
Un secondo profilo riguarda l’“imputazione del ritardo”. Il mancato rientro della bombola può dipendere dal comportamento del paziente oppure da inefficienze nella logistica del ritiro, rendendo non automatica l’attribuzione della responsabilità alla farmacia.
Infine, rileva il tema dell’“onere della prova”: in caso di contestazione, spetta al fornitore dimostrare la mancata restituzione, la permanenza del contenitore presso il paziente e la corretta gestione delle richieste di ritiro. Si tratta di elementi difficilmente verificabili dalla farmacia, che non dispone di accesso diretto ai sistemi di gestione e tracciamento.
Alla luce di questi elementi, secondo l’Avv. Simonetta le farmacie risultano esposte a una pluralità di rischi: economici, per la possibile applicazione di addebiti difficilmente verificabili; gestionali, per la mancanza di strumenti di monitoraggio; e contrattuali, in presenza di clausole standard spesso poco negoziabili. Con il rischio che vengano trasferite sulle farmacie responsabilità che non corrispondono al loro ruolo nella filiera.
Per ridurre le criticità, il legale suggerisce alcune cautele operative, tra cui la formalizzazione delle richieste di ritiro, la tenuta di una tracciabilità interna delle consegne e la richiesta periodica di report ai fornitori. In particolare, suggerisce di verificare con attenzione clausole contrattuali e di contestare tempestivamente eventuali addebiti non adeguatamente documentati.
Fonte.
ph.cr. freepik
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