veterinaria
21 Maggio 2026Il Ministero della Salute conferma l’obbligo di autenticazione forte per accedere a Vetinfo e alla gestione della ricetta veterinaria elettronica. Sessione web estesa a 4 ore e software di farmacia già in adeguamento. Per farmacisti e strutture cambia soprattutto la gestione degli accessi, con identità digitali personali e maggiore tracciabilità delle operazioni.

Non sono previsti rinvii per l’entrata in vigore dell’accesso a Vetinfo e alla gestione della Ricetta elettronica veterinaria (Rev) con credenziali di autenticazione forte: dal 1° giugno gli operatori potranno accedere al portale solo tramite identità digitali personali, non cedibili e con operazioni tracciabili riconducibili al singolo professionista. Lo ha chiarito il Ministero, rispondendo alle richieste avanzate dall’Associazione nazionale medici veterinari italiani (Anmvi), introducendo però una modifica operativa richiesta dagli operatori: la sessione web sarà estesa “da 2 a 4 ore di inattività”. Per i farmacisti che utilizzano la Rev tramite il proprio gestionale integrato con il Sistema Tessera Sanitaria nulla cambierà, mentre per l’accesso diretto al portale Vetinfo dovranno autenticarsi esclusivamente tramite Spid, Cie o Cns.
Nella nota inviata ad Anmvi, il Ministero “esclude esplicitamente qualsiasi posticipo dell’entrata in vigore”, ritenendo il rinvio “non necessario”. La motivazione indicata è che l’accesso tramite credenziali forti è già “diffuso in tutti i sistemi informativi della Pa” e che una modalità di autenticazione forte era già disponibile anche per Vetinfo.
Dal 1° giugno, quindi, l’accesso al portale e ai sistemi informativi veterinari sarà consentito esclusivamente tramite Spid livello 2, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi, superando definitivamente le vecchie credenziali username e password.
L’adeguamento dei sistemi attua le direttive del Ministero della Salute in materia di cybersecurity e non riguarda soltanto il login al sistema ma introduce una logica di autenticazione personale e tracciabile, destinata ad avere effetti organizzativi anche nelle farmacie che utilizzano la Rev.
Tra le richieste accolte dal Ministero c’è l’estensione della durata della sessione operativa sul web. Il “periodo di inattività oltre il quale è necessario effettuare nuovamente il login viene portato da 2 a 4 ore”, una modifica pensata per ridurre interruzioni e rallentamenti nelle attività quotidiane.
Diversa la situazione sulla App: “Per l’app mobile non esistono limiti di durata dopo la prima autenticazione” chiarisce la nota ministeriale, ma resta in capo all’operatore la responsabilità sulla sicurezza della sessione aperta.
Il Ministero ricorda infatti che “l’utente è responsabile della riservatezza dei dati per tutta la durata della sessione” e raccomanda di effettuare il logout quando il dispositivo viene lasciato incustodito.
Sul fronte dell’autenticazione biometrica, il Ministero chiarisce che “il riconoscimento biometrico è integrato in diversi provider Spid” e dipende dalle impostazioni del provider stesso. Inoltre, l’app Rev consente, dopo la prima autenticazione con Spid all’installazione o aggiornamento, di utilizzare “l’autenticazione biometrica o un Pin sui dispositivi compatibili”.
Per i farmacisti il cambiamento principale riguarda soprattutto la gestione degli accessi e delle responsabilità individuali. L’accesso alla Ricetta elettronica veterinaria, come ha recentemente chiarito Federfarma, può avvenire in due modalità: tramite Sistema Tessera Sanitaria integrato nel gestionale di farmacia oppure direttamente dal portale Vetinfo.
Per le farmacie che accedono attraverso il proprio gestionale utilizzando il Sistema Tessera Sanitaria, “nulla cambierà dal prossimo 1° giugno 2026”. Contestualmente è stato annunciato che le principali software house hanno provveduto all’implementazione degli adeguamenti “al fine di permettere a tutte le farmacie di poter assorbire tale modifica in modo da non impattare sull’ordinaria dispensazione del farmaco veterinario”.
L’aspetto più rilevante riguarda però l’identità digitale personale degli operatori, in quanto trattandosi di identità strettamente personali e non cedibili non è più possibile avere account condivisi: ogni farmacista abilitato alla dispensazione dovrà utilizzare le proprie credenziali individuali per operare nel sistema.
Questo, come spiegano i legali dello studio Bacigalupo-Lucidi, comporta “una conseguente e precisa assunzione di responsabilità giuridica per ogni operazione effettuata a sistema”, introducendo un modello basato sulla piena tracciabilità delle attività svolte all’interno della filiera veterinaria.
L’obbligo di autenticazione forte si inserisce nel quadro delineato dal decreto legislativo 218/2023, che ha adeguato la normativa italiana al Regolamento europeo 2019/6 sui medicinali veterinari.
Il provvedimento definisce il “sistema informativo di tracciabilità” dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, composto dalla Banca dati centrale della tracciabilità del farmaco e dal Sistema informativo nazionale per la farmacosorveglianza.
Secondo il Ministero, il sistema ha l’obiettivo di “monitorare i medicinali veterinari e i mangimi medicati lungo la catena distributiva”, integrando prescrizione, dispensazione e registrazione dei trattamenti effettuati sugli animali.
Tra gli obiettivi indicati figurano il “miglioramento del sistema di tracciabilità dei medicinali veterinari”, il rafforzamento della “lotta all’antimicrobico-resistenza” e una maggiore efficienza dell’attività di farmacosorveglianza.
Nella documentazione ministeriale viene inoltre sottolineato che la Rev “rinforza il ruolo del medico veterinario quale unico gestore del medicinale veterinario”. In questo contesto, l’identità digitale forte diventa anche uno strumento per certificare in modo puntuale chi compie ciascuna operazione all’interno del sistema.
Nella risposta ad Anmvi il Ministero chiarisce anche altre funzionalità richieste dagli operatori già disponibili all’interno del sistema.
L’applicazione Rev, per esempio, “consente la compilazione offline della ricetta elettronica” e altre attività anche in assenza di connessione: “le operazioni vengono registrate a sistema e risultano valide al ripristino della connessione”.
Per quanto riguarda le strutture veterinarie, il sistema permette al direttore sanitario di designare online uno o più sostituti o co-responsabili senza necessità di autorizzazione preventiva della ASL, che riceve soltanto una notifica. I sostituti accedono utilizzando le proprie credenziali Spid, Cie o Cns.
Il Ministero chiarisce inoltre che “tutti i medici veterinari associati a una struttura veterinaria possono utilizzare i microchip in giacenza presso la stessa, indipendentemente dall’intestazione”.
Sul fronte dell’integrazione tecnologica, infine, viene ribadito che “i gestionali privati si interfacciano già con la Rev attraverso la cooperazione applicativa” e che le software house “dispongono della documentazione necessaria per adeguarsi”.
Fonte:
https://www.anmvioggi.it/images/NOTA_DGSA_CREDENZIALI_FORTI.pdf
ph.cr. magnific
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