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24 Giugno 2026

Ritiro farmaci nei locker: cosa dicono la normativa e le indicazioni del Ministero

Il caso dei locker per il ritiro dei farmaci della distribuzione diretta a Parma ha acceso il confronto sui perimetri della normativa vigente in merito alla dispensazione del farmaco. L'avv. Marco Ottino di Farmatutela, che ha assistito Federfarma Emilia-Romagna nella vicenda, fa il punto sul quadro normativo e sugli orientamenti espressi dal ministero della Salute

di Redazione Farmacista33


Ritiro farmaci nei locker: cosa dice la normativa e le indicazioni del Ministero

La recente vicenda dell'Azienda USL di Parma e dei locker per il ritiro dei farmaci della distribuzione diretta ha acceso il dibattito sui perimetri tratcciati dalla normativa vigente e sul significato stesso dell'atto di dispensazione. Il progetto sperimentale, che prevedeva il ritiro dei medicinali attraverso armadietti automatizzati, è stato contestato da Federfarma Emilia-Romagna e successivamente sospeso dalla Regione. Al di là della singola vicenda, il caso Parma offre però l'occasione per affrontare una questione più generale: è possibile consegnare i medicinali attraverso locker automatizzati, consentendone il ritiro in un momento successivo senza la presenza del farmacista? Ne abbiamo parlato con l’avv. Marco Ottino di Farmatutela – Società tra Avvocati, che ha assistito Federfarma Emilia-Romagna nella vicenda, per fare il punto sul quadro normativo e sugli orientamenti espressi dal Ministero della Salute in materia di dispensazione dei medicinali.

Avvocato, il caso Parma ha portato l'attenzione sull'atto della dispensazione del farmaco. Dall’annuncio del servizio locker al cambio di marcia della Regione, che cosa è successo?

Il caso nasce dall'annuncio dell’Asl dell'avvio sperimentale di 12 locker installati presso l'Ospedale Maggiore di Parma per la consegna di farmaci erogati in regime di distribuzione diretta. Secondo il progetto, il farmaco sarebbe stato preparato dal servizio farmaceutico ospedaliero e collocato all'interno di un armadietto automatizzato. Il cittadino, ricevuto un codice via SMS o e-mail, avrebbe potuto ritirarlo autonomamente in un momento successivo.
Federfarma Emilia-Romagna ha inviato una diffida e in seguito all'interlocuzione con le istituzioni regionali, la Regione Emilia-Romagna - dimostrando attenzione, tempestività e spirito collaborativo - ha disposto la sospensione dell'iniziativa, precisando di non essere stata preventivamente informata dell'attivazione del progetto.
La vicenda assume inoltre un significato particolare perché si colloca in una fase di confronto istituzionale particolarmente importante per il sistema farmaceutico regionale. In Emilia-Romagna sono infatti in corso i lavori per la definizione dei nuovi Accordi Integrativi Regionali, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali delle farmacie e dei servizi farmaceutici regionali, nell'ambito dei quali si discute anche dell'evoluzione dei modelli di distribuzione del farmaco e dell'organizzazione dei servizi sul territorio.

Dopo questa vicenda, la domanda che molti si pongono è semplice: esiste un divieto per il ritiro dei farmaci tramite locker?

Ad oggi l’utilizzo del loker non è ammesso. Per comprenderne le ragioni, la valutazione deve essere effettuata alla luce dell'intero quadro normativo che disciplina la dispensazione dei medicinali e del ruolo attribuito dal legislatore al farmacista nell'ambito di tale processo. 
È proprio da questa ricostruzione sistematica che deriva la posizione espressa dal Ministero della Salute e oggi considerata il principale punto di riferimento interpretativo sul tema.

Per capire se i locker possano trovare spazio nell'attuale sistema, quali modalità di dispensazione dei medicinali prevede oggi la normativa?

Con nota del 19 maggio 2023, confermativa di un precedente orientamento espresso già nel 2019, il Ministero della Salute ha ricordato che il legislatore prevede esclusivamente due modalità di vendita al dettaglio dei medicinali ad uso umano:

  • la dispensazione presso l'esercizio fisico autorizzato;
  • la vendita online, consentita nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 112-quater del D.Lgs. n. 219/2006.

Secondo il Ministero, il sistema normativo vigente non contempla ulteriori modalità di dispensazione che consentano di separare il momento della consegna del medicinale dall'attività professionale del farmacista.

Si tratta di un'affermazione particolarmente significativa perché individua il perimetro entro il quale devono essere valutate tutte le innovazioni tecnologiche applicate alla distribuzione dei farmaci.

Quali sono le ragioni per cui il Ministero della Salute ritiene non conforme alla normativa il ricorso ai locker?

Il punto centrale della questione risiede nella natura stessa della dispensazione del farmaco. Secondo il quadro normativo vigente, la dispensazione non può essere ridotta ad una mera attività logistica o materiale di consegna del prodotto. Al contrario, costituisce un atto professionale unitario e complesso che comprende diverse fasi tra loro strettamente collegate: la verifica della prescrizione, ove prevista, l'individuazione del medicinale, il controllo dell'integrità del prodotto, il dialogo professionale con il paziente e la consegna finale del farmaco.

In tale prospettiva, la consegna rappresenta l'ultimo segmento di un'attività professionale che il legislatore ha inteso riservare al farmacista. Non a caso, l'art. 122 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie e l'art. 5 del decreto-legge n. 223/2006 richiedono che la dispensazione avvenga con l'assistenza personale e diretta del farmacista.
È proprio partendo da tali presupposti che il Ministero della Salute, prima con la nota n. 13507 dell'11 marzo 2019 e successivamente con la nota del 19 maggio 2023, ha affrontato il tema dei sistemi automatizzati di ritiro dei medicinali.

Secondo il Ministero, l'utilizzo dei locker determina una separazione non consentita tra l'attività professionale di dispensazione e la fase conclusiva della consegna del farmaco al paziente. Nella nota del 2023 si legge infatti che il locker “di fatto scorpora dalla dispensazione del farmaco da parte del farmacista la fase della consegna che viene demandata ad una macchina», con la conseguenza che tale modalità organizzativa «non appare conforme alla normativa vigente”.
L'affermazione assume particolare rilievo perché non si limita a richiamare principi generali, ma prende espressamente posizione sulla specifica fattispecie dei locker e dei sistemi di ritiro differito automatizzato, chiarendo come la consegna del farmaco non possa essere separata dall'intervento professionale del farmacista.

Alla luce delle norme vigenti e degli orientamenti ministeriali, qual è oggi il quadro regolatorio per questi sistemi?

Il caso di Parma ha avuto il merito di riportare all'attenzione una questione che riguarda direttamente il modello di dispensazione dei medicinali delineato dal legislatore.
Se la domanda è se oggi l'utilizzo dei locker per il ritiro differito dei medicinali sia consentito dall'ordinamento, la risposta che emerge dal quadro normativo vigente e dagli indirizzi ministeriali appare piuttosto chiara. La dispensazione del medicinale costituisce un atto professionale unitario che richiede la presenza e l'assistenza diretta del farmacista sino alla consegna finale del farmaco al paziente.

Proprio perché la consegna rappresenta parte integrante della dispensazione, essa non può essere separata dall'intervento professionale del farmacista e demandata ad un sistema automatizzato. È questa la ragione per cui il Ministero della Salute ha ritenuto non conforme alla normativa vigente l'utilizzo di locker destinati al ritiro differito dei medicinali.

In assenza di una modifica legislativa o di un diverso orientamento ministeriale, il quadro regolatorio attuale non sembra quindi lasciare spazio all'impiego di tali sistemi per la consegna dei farmaci.

TAG: DISPENSAZIONE DEI FARMACI, DISTRIBUZIONE DIRETTA

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