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25 Giugno 2026Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di due farmacie private contro una delibera comunale che riservava un bonus per i nuovi nati alla sola farmacia comunale. Per i giudici l'ente deve garantire la libera concorrenza tra tutti gli operatori.

Vincolare un bonus comunale destinato alle famiglie con neonati all'acquisto di prodotti esclusivamente presso la farmacia comunale interferisce con la concorrenza in un mercato di riferimento unico in cui operano farmacie sia private sia pubbliche. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, secondo cui il Comune, nell'ambito dell'attività commerciale delle farmacie, deve garantire la libera concorrenza destinando pari risorse a tutti gli operatori.
Il parere, come ricostruisce una circolare della Fofi, è stato reso il 29 maggio scorso in risposta al ricorso presentato da due farmacie private che hanno impugnato una delibera della Giunta comunale con cui si istituiva un kit di benvenuto per i nuovi nati, prevedendo che i benefici economici fossero utilizzabili esclusivamente presso la farmacia comunale. Nello specifico si prevedeva un buono da 100 euro (80 a carico del Comune, 20 euro a carico del concessionario) da spendere in prodotti per neonati e una tessera sconto del 15% per acquisti di prodotti per l'infanzia, fruibile solo presso la medesima farmacia comunale fino al compimento del terzo anno di età del bambino.
Secondo le ricorrenti, la delibera e alcune disposizioni del contratto di concessione erano illegittime per violazione del “principio di uguaglianza e dei principi vigenti in materia di concorrenza e mercato, nonché per eccesso di potere dovuto a disparità di trattamento e sviamento” e di fatto alteravano i “fondamentali principi di libertà del mercato e della concorrenza, favorendo il concessionario della farmacia comunale a beneficio della quale veniva distolta la clientela”.
Il Comune ha difeso la legittimità della delibera sostenendo che l'iniziativa rappresentava l'attuazione degli impegni assunti dalla concessionaria della farmacia comunale in sede di gara. In particolare, la concessionaria si era impegnata a mettere a disposizione un buono da 20 euro e uno sconto sui prodotti per l'infanzia fino ai tre anni del bambino, mentre il Comune aveva affiancato a tali misure un contributo di 80 euro per le famiglie dei nuovi nati, previsto nell'ambito delle politiche di sostegno alla famiglia contenute nel Documento unico di programmazione (DUP).
Inoltre, ha invocato l’inammissibilità del ricorso per “carenza di interesse e genericità dei motivi”, aspetto respinto dal Consiglio di Stato ritenendo, al contrario “sussistente l’interesse delle ricorrenti a contestare misure discriminatorie che incidono sul mercato”.
Il ricorso è stato ritenuto fondato in quanto, come riporta la Fofi, per il CdS limitare l’uso dei bonus e dello sconto alla sola Farmacia Comunale, “non può che produrre ragionevolmente l’effetto di indirizzare le famiglie beneficiarie del bonus e dello sconto verso la sola Farmacia Comunale, evidentemente a discapito delle altre due farmacie ricorrenti. Non è infatti possibile negare che le farmacie nel caso di specie interessate (le ricorrenti e la farmacia comunale) offrono i medesimi prodotti ovvero prodotti affini o succedanei, dando vita pertanto fisiologicamente, temporalmente, geograficamente e quindi merceologicamente ad un unico mercato di riferimento sul quale hanno un effetto diretto ed immediato le misure economiche previste dal Comune per le famiglie dei neonati e dei bambini, usufruibili solo presso la farmacia comunale”.
Nel pronunciarsi sul merito, il Consiglio di Stato ha richiamato il principio, già affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui l'attività farmaceutica presenta una duplice natura, pubblicistica e commerciale. Quindi quando il Comune interviene nell'ambito dell'attività commerciale è tenuto a garantire la libera concorrenza, destinando pari risorse a tutti gli operatori, circostanza che nel caso esaminato non si è verificata. In questo caso, il Collegio ha ritenuto che la misura determinasse un ingiustificato vantaggio economico a favore della concessionaria della farmacia comunale, riducendone il rischio d'impresa, a prescindere dal fatto che l'aumento del fatturato potesse tradursi indirettamente in un beneficio per il Comune attraverso il canone di concessione.
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