Concorrenza sleale, tra Codice civile e Codice deontologico del farmacista: ecco quando si configura
Una sentenza della Corte di Cassazione richiama le norme in materia del Codice civile e del Codice deontologico del farmacista. Il punto sulle casistiche
Accaparramento di ricette, diffusione di pubblicità non conforme, sconti selettivi e discriminatori sui farmaci, mancata riscossione del ticket sono alcune fattispecie che potrebbero essere rilevanti per rilevare concorrenza sleale e comportare sanzioni disciplinari al farmacista. Lo testimonia la sentenza della Corte di Cassazione che a fine 2020 ha confermato la 30 giorni di sospensione dell'attività professionale come misura disciplinare stabilita dall'Ordine di competenza territoriale a un titolare di farmacia, che aveva concesso "l'abbuono totale o parziale del pagamento di ticket obbligatori per legge, praticando, tra l'altro, condizioni differenti di sconto alla clientela con riferimento ai farmaci non convenzionati" così da sviare la clientela.
Codice civile e Codice deontologico: ecco quando c'è concorrenza sleale
La sentenza offre l'occasione per richiamare le norme di legge in materia del Codice civile (articolo 2598) e del Codice deontologico del farmacista e a farlo è una circolare della Fofi che considera la "pronuncia giurisprudenziale di grande rilevanza, frutto di un'intensa attività disciplinare posta in essere dal competente Ordine territoriale che ha comportato una complessa istruttoria, utilizzata anche dalle competenti Autorità giurisdizionali nei relativi procedimenti". La Federazione, in tema di concorrenza sleale, rammenta che la lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 del Codice deontologico del farmacista, nel testo approvato il 7 maggio 2018, ribadisce il divieto di tenere condotte che possano configurare una fattispecie di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 del codice civile. La norma civilistica individua tre fattispecie tipiche: - la concorrenza per confusione, ossia l'adozione di iniziative volte a produrre confusione con i prodotti e l'attività di un concorrente, anche mediante imitazioni (art. 2598 n. 1); - la denigrazione e/o l'appropriazione di pregi altrui, ossia la diffusione di apprezzamenti o notizie sui prodotti e l'attività del concorrente volte a provocare il discredito di quest'ultimo oppure ad attribuirsi meriti e pregi di quest'ultimo (art. 2598 n. 2); - l'avvalersi "direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda" (art. 2598 n. 3). Quest'ultima previsione costituisce una clausola generale volta a tutela di fattispecie non espressamente riconducibili a quelle previste dallo stesso art. 2598 del codice civile ma che, comunque, si rivelino in concreto contrarie alla correttezza professionale e idonee a danneggiare l'altrui attività.
In ogni caso, la configurazione di una fattispecie di concorrenza sleale richiede due presupposti: - quello soggettivo, rappresentato dalla sussistenza di una effettiva situazione concorrenziale tra due soggetti economici (ovvero che vi sia un rapporto di concorrenza tra soggetti che, presenti sullo stesso mercato, offrono beni e servizi alla medesima utenza potenziale); - quello oggettivo, ossia l'idoneità della condotta posta in essere a produrre effetti di mercato dannosi per il concorrente (mentre non è richiesta l'effettiva produzione del danno).
Comportamenti rilevanti di concorrenza sleale
Con riferimento all'attività svolta dal farmacista, è possibile menzionare alcune fattispecie, che potrebbero essere potenzialmente rilevanti anche in termini di concorrenza sleale: - l'accaparramento di ricette (che integra anche la violazione dell'articolo 18 del Codice deontologico); - la diffusione di una pubblicità non conforme alle previsioni della normativa vigente e dello stesso Codice (comportamento che viola anche l'articolo 23 del Codice deontologico); - l'effettuazione di sconti in maniera selettiva e discriminatoria (si veda anche l'articolo 12 del Codice deontologico e l'articolo 32 D.L. 201/2011, convertito in legge n. 241/2011); - la mancata riscossione del ticket per le ricette spedite in farmacia (sul punto sussiste anche la violazione dell'art. 29 sulla violazione delle norme convenzionali).
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A cura di Paolo Levantino - Farmacista clinico
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