Green pass, Consiglio di Stato: non viola riservatezza dati sanitari
Consiglio di Stato: sistema di verifica del green pass non rivela se è stato fatto il vaccino o il tampone, quindi non è leso il diritto alla riservatezza sanitaria
Il sistema di verifica del green pass non rende conoscibili ai terzi il presupposto della certificazione ottenuta, cioè la vaccinazione o l'attestazione della negatività al virus (il tampone) pertanto non è leso il diritto alla riservatezza sanitaria in ordine alla scelta compiuta. Questa una delle motivazioni con cui il Consiglio di Sato ha rigettato la richiesta di alcuni cittadini che denunciavano "un pregiudizio della riservatezza sanitaria", confermando peraltro anche la decisione del Tar Lazio n. 4281/2021.
CdS: pieno diritto a non vaccinarsi
Per gli appellanti il green pass lede il loro "diritto alla riservatezza sanitaria, il rischio di discriminazioni nello svolgimento di attività condizionate al possesso della certificazione verde, nonché il pregiudizio economico derivante dalla necessità di sottoporsi a frequenti tamponi", e in particolare, il pregiudizio della riservatezza sanitaria, entrerebbe in contrasto con la disciplina europea sulla protezione dei dati sanitari. Ma per il Consiglio di Stato, "gli appellanti, dichiarandosi contrari alla somministrazione del vaccino, nel pieno esercizio dei loro diritti di libera autodeterminazione, non subiscono lesioni del diritto alla riservatezza sanitaria in ordine alla scelta compiuta, dal momento che l'attuale sistema di verifica del possesso della certificazione verde non sembra rendere conoscibili ai terzi il concreto presupposto dell'ottenuta certificazione (vaccinazione o attestazione della negatività al virus)"
Prevale interesse pubblico alla salute e alla sicurezza
Secondo il Consiglio nel bilanciamento tra l'interesse dei singoli e il loro diritto di autodeterminazione e l'interesse pubblico alla salute e alla sicurezza, è quest'ultimo a prevalere per cui non sussisterebbe l'attualità del pregiudizio, lamentata dai ricorrenti, essenziale per emettere il provvedimento in via cautelare. All'interesse collettivo della salute e della sicurezza dei cittadini si aggiunge la necessità della ripresa economica e sociale delle attività, altro motivo in base al quale il Consiglio ha respinto il ricorso. In ogni caso, viene sottolineato, in sede di merito il Tar potrà approfondire le questioni relative alla disciplina europea in materia di dati sanitari.
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A cura di Redazione Farmacista33
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