Forme associate e concorso, Tribunale: socio referente è mandatario con obblighi. Rischio risarcimento se inadempiente
di Lara Figini
Secondo il Tribunale di Milano il socio referente che ha partecipato in forma associata al concorso straordinario è "mandatario del socio non referente" ed "è obbligato a risarcire i danni" in caso di inadempienza
Secondo la lettura del Tribunale di Milano il socio referente che ha partecipato in forma associata al concorso straordinario è "mandatario del socio non referente" pertanto in caso di inadempienza al vincolo di mandato "è obbligato a risarcire i danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta". È quanto emerge, come spiega l'avvocato Stefano Carlo Ribolzi dello Studio Mbc-Scr di Milano, dalla sentenza n. 3744/2020 del 26 giugno u.s. la Prima sezione civile del Tribunale di Milano.
Suprema Corte: sul mandatario l'obbligo di compiere atti con diligenza
La causa civile era stata mossa dal socio per "accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale" del socio referente del concorso, citato in giudizio per la mancata comunicazione della ricezione della pec dell'interpello concorsuale, mancata indicazione della preferenza delle sedi farmaceutiche a concorso con conseguente esclusione dal concorso straordinario a cui avevano deciso di partecipare in forma associata. Il giudice ha richiamato quanto chiarito dalla Suprema Corte: "In tema di mandato, grava sul mandatario l'obbligo di compiere gli atti giuridici previsti dal contratto con la diligenza del buon padre di famiglia con quella diligenza, cioè, che è lecito attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza, memore dei propri impegni, cosciente delle relative responsabilità". "È sulla scorta di tale criterio, di generale applicazione in tema di adempimento delle obbligazioni, che deve valutarsi la condotta del mandatario, onde stabilire se egli sia venuto meno alle sue obbligazioni nei confronti del mandante".
L'avvocato: soci referenti sino a chiusura del concorso
«Con questa sentenza - spiega Ribolzi - la Prima sezione civile del Tribunale di Milano ha definito il socio referente partecipante in via congiunta al concorso straordinario, mandatario del socio non referente. Pertanto, in caso di sua inadempienza al vincolo di mandato, tra cui l'obbligo di informare l'altro socio dell'apertura dell'interpello e conseguenti adempimenti, "ai sensi dell'art.1223 c.c., il soggetto referente è obbligato a risarcire i danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta non esattamente adempiente e, in particolare, a risarcire il creditore per la perdita subita consistente nella perdita di valori economici già esistenti nel patrimonio del danneggiato e per il mancato guadagno, ossia la mancata acquisizione, da parte del danneggiato, di valori economici (cc.dd. danno emergente e lucro cessante)". È di tutta evidenza - conclude l'avvocato - che i soci referenti dovranno osservare nei confronti dei loro soci non referenti, sino a chiusura del concorso, particolare diligenza nello svolgimento dei doveri delegati, tra cui aggiornare costantemente i compartecipanti il concorso».
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