farmacie rurali
21 Maggio 2026La Corte dei conti chiarisce i limiti entro cui i Comuni possono sostenere le farmacie private nelle aree rurali o disagiate: no a concessioni gratuite di immobili e copertura delle spese fuori dai modelli previsti dalla legge e dalle regole sulla concorrenza.

La Corte dei Conti ha adottato una deliberazione in merito ai limiti entro cui i Comuni possono intervenire a sostegno dei presidi farmaceutici situati in aree disagiate o rurali. La pronuncia offre anche l'occasione per fare chiarezza in punto di equilibrio tra la tutela della salute pubblica, la corretta gestione del patrimonio degli enti locali e il rispetto delle regole eurounitarie a salvaguardia della concorrenza.
La vicenda trae origine dalla richiesta di parere formulata dal Sindaco di un Comune, il quale chiedeva se fosse giuridicamente ammissibile concedere in comodato d'uso gratuito un immobile comunale da destinare a farmacia, assumendo altresì a carico del bilancio dell'ente le spese per le utenze. L'obiettivo dichiarato dall'amministrazione locale era quello di garantire l'indispensabile continuità del servizio farmaceutico a favore dei residenti in un territorio rurale periferico.
Nelle motivazioni della decisione, la Corte premette che l'assistenza farmaceutica costituisce una componente essenziale del Servizio sanitario nazionale ai sensi della Legge n. 833/1978. Sebbene l'attività del farmacista persegua una preminente funzione sociale e di tutela della salute, la giurisprudenza la qualifica come un servizio pubblico locale di rilevanza economica, caratterizzato da una indubbia natura commerciale e imprenditoriale.
Per quanto concerne le modalità di gestione delle farmacie comunali, la disciplina speciale di cui alla L. n. 475 del 1968 e successive modifiche individua modelli tipici che spaziano dalla gestione diretta o societaria (società in house o miste) fino all'affidamento a terzi.
Tuttavia, il Collegio sottolinea un punto cruciale: qualsiasi modello di affidamento a soggetti esterni deve essere tassativamente preceduto dal ricorso a procedure ad evidenza pubblica, idonee a garantire i principi cardine di trasparenza, parità di trattamento e libera concorrenza.
L'ipotesi formulata dall’Ente appare collocarsi al di fuori degli schemi legali consentiti. Per la Corte dei Conti, tale intervento non configura una forma di gestione del servizio pubblico, ma si traduce nella mera attribuzione di un vantaggio economico individuale e selettivo a favore di un operatore privato operante secondo logiche lucrative.
Una simile misura si pone in contrasto con principi rilevanti:
Il Collegio ravvisa inoltre elementi di criticità in ordine all'argomento basato sulla necessità di compensare il disagio logistico dell'area geografica. L'ordinamento, infatti, prevede già un sistema tipizzato e strutturato di agevolazioni a livello nazionale e regionale a favore delle farmacie rurali (come l'indennità di residenza ex L. n. 221 del 1968 o i regimi di favore sugli sconti SSN), oltre a specifici fondi di solidarietà e linee di finanziamento europee (PNRR).
Il ricorso a forme atipiche di sostegno economico da parte del singolo Comune finisce per sovrapporsi in modo quantomeno disorganico a queste tutele, col rischio concreto di determinare un indebito vantaggio competitivo sul mercato. Una simile agevolazione locale si porrebbe pertanto anche in aperto contrasto con la disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato, la quale ammette deroghe alla concorrenza solo entro binari rigidamente predeterminati, trasparenti e non selettivi.
La Corte ha quindi pronuncia il principio di diritto secondo cui «La concessione in comodato gratuito di un immobile comunale, con assunzione a carico dell'ente delle relative spese di gestione, in favore di un operatore economico privato esercente attività farmaceutica, non è riconducibile ad alcuna delle forme di gestione, diretta o indiretta, del servizio farmaceutico comunale previste dall'ordinamento, risolvendosi in una mera attribuzione di un vantaggio economico.
In quanto tale, essa è soggetta ai principi di previa determinazione dei criteri, pubblicità, trasparenza e parità di trattamento di cui all'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241, nonché ai limiti soggettivi previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , risultando pertanto non consentita in favore di operatori economici privati operanti secondo logiche lucrative.»
Il principio di diritto enunciato dalla Corte dei Conti fissa un confine di rilievo: la finalità pubblicistica di garantire un presidio sanitario in zone periferiche non può giustificare il ricorso a strumenti contrattuali e assistenziali atipici. L'uso gratuito di beni comunali con accollo delle spese di gestione a beneficio di soggetti privati operanti a fini di lucro restano preclusi, gravando sull'ente locale l'onere di perseguire la continuità del servizio esclusivamente attraverso i modelli di gestione e le procedure competitive previsti dalla legge.
PER APPROFONDIRE Corte dei Conti delib. 09.04.2026
su www.dirittosanitario.net al seguente link: https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4356&areaid=13
ph.cr. magnific
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