Obbligo vaccinale, misura ragionevole, proporzionata e fondata su dati scientifici: le sentenze della Corte costituzionale
Sono state depositate le sentenze che rispondo ai ricorsi contro l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari. Per la Corte costituzionale la misura non è irragionevole
L'obbligo vaccinale per il personale sanitario non è una misura irragionevole né sproporzionata, la non sostituibilità con test diagnostici (tamponi) per chi opera in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, è fondata su dati scientifici e non sussiste la questione di legittimità costituzionale sulla sospensione dell'esercizio della professione sanitaria, anche quando le mansioni non comportano contatti personali, per gli operatori che non si vaccinano. Lo ha stabilito la Corte costituzionale in merito ai ricorsi presentati da cinque tribunali - Brescia, Catania, Padova, Tar della Lombardia e Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia - con decisioni anticipate lo scorso dicembre (cfr Farmacista33 - 2 dicembre 2022) da un comunicato della Corte e contenute nelle sentenze depositate oggi.
Scelta non inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata
In particolare, nel ricorso sollevato dal Cgia Regione Siciliana, la Corte ritiene che il legislatore abbia "tenuto conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini; e, sulla base di questi dati scientificamente attendibili, ha operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata". Secondo la Corte "che il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all'indennizzo". La Corte ha rilevato che "l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge". "Qualora, invece, il singolo - continua la sentenza - adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino".
Tampone non sostituisce il vaccino
Anche per quanto riguarda la non sostituibilità dell'obbligo vaccinale con la misura del tampone, per la Corte non costituisce "una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili". Rispondendo ai Tribunali ordinari di Brescia, di Catania e di Padova, la Corte ha affermato che la normativa ha operato un'armonizzazione "non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione". "Il sacrificio imposto agli operatori sanitari non ha ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus". Per la Corte la scelta di non prevedere per gli operatori sanitati che hanno deciso di non vaccinarsi, "un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse" è "giustificata dal maggior rischio di contagio, sia per sé stessi che per la collettività, correlato all'esercizio delle professioni sanitarie". Infine, rispetto al fatto che al lavoratore che non si è voluto vaccinare "non erano dovuti, nel periodo di sospensione, la retribuzione né altro compenso o emolumento" e nemmeno l'assegno alimentare, la Corte ha ritenuto che il lavoratore sospeso per tale motivo sia "non comparabile" con il lavoratore sottoposto a procedimento penale o disciplinare, "casi questi ultimi in cui l'assegno alimentare può essere erogato".
Questione di illegittimità rigettata
Infine, ultimo aspetto su cui la Corte è intervenuta riguarda la questione di legittimità costituzionale sulla sospensione dell'esercizio della professione sanitaria anche se le mansioni non comportano contatti personali, posta dal Tar Lombardia. Secondo i giudici amministrativi è irragionevole estendere il divieto di svolgere la professione sanitaria in caso di omessa vaccinazione, "a tutte le attività che richiedono l'iscrizione ad albi professionali, anche se dette attività non comportano alcun rischio di diffusione del COVID-19, potendo essere svolte da remoto, mediante l'utilizzo di strumenti telematici e telefonici". Nel caso specifico si trattava di una psicologa. Per la Corte le questioni poste sono inammissibili e c'è un "difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo regionale che le ha sollevate". E conclude: "La sospensione dall'esercizio della professione sanitaria discende automaticamente dall'accertato inadempimento dell'obbligo vaccinale, imposto come requisito essenziale dalla legge. La competenza sulle relative controversie è, dunque, del giudice ordinario, non di quello amministrativo".
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A cura di Simona Zazzetta
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