Occupazione e investimenti: vantaggi e criticità di incentivi e bonus per imprese e farmacie
Per favorire la crescita aziendale e spingere gli investimenti, sono stati istituiti bonus di cui può usufruire il settore della farmacia. Non tutti, però, si rivelano essere vantaggi
Per favorire la crescita aziendale e spingere gli investimenti, sono diversi i bonus che sono stati istituiti e di cui può usufruire il settore della farmacia. Non tutti, però, si rivelano essere vantaggiosi a fronte dell'impegno che richiedono e anche le modalità con cui beneficiarne sono continuamente cambiate nel corso degli ultimi anni. Ma quali sono gli investimenti e gli ambiti, anche in prospettiva, in cui allocare con maggiori benefici le risorse aziendali? A fare un punto Stefano De Carli, commercialista dello Studio Luce di Modena, in un intervento sul numero in uscita di Punto Effe (n.4/2023).
Crescita aziendale: gli incentivi utilizzabili dalle farmacie
In merito alle politiche di sostegno all'innovazione e allo sviluppo aziendale, «va segnalato un radicale cambio di regime dei bonus istituiti dal Governo rispetto al passato, con una stretta, sia in termini economici sia di adempimenti amministrativi» spiega De Carli «che si è concretizzata sostanzialmente dal 2020, quando la legge di Stabilità ha introdotto il meccanismo del credito d'imposta, ancora in essere, accompagnato da una progressiva erosione delle aliquote agevolative e da una serie di adempimenti burocratici più onerosi». In sostanza, «l'attuale meccanismo prevede la possibilità di compensare la misura dell'agevolazione con quanto dovuto dalla farmacia in termini di imposte e contributi pagabili con il modello F24 - tipicamente IVA, IRAP, IRPEF per le ditte individuali, IRES, contributi su dipendenti, e così via -, ma rispetto ai bonus precedenti, super e iper-ammortamento, il credito non deve essere spalmato per tutta la durata fiscale dell'investimento, ma può essere utilizzato in tempi più brevi: nello stesso anno in cui sorge il diritto, per gli investimenti ordinari, e in tre anni per quelli Industria 4.0». Analizzando «gli investimenti ragionevolmente effettuabili nella nostra categoria, le percentuali di spettanza del credito hanno subito variazioni ogni anno: per il 2020, la quota era pari al 6% per i beni ordinari e al 40% per i beni Industria 4.0; nel 2021 (dal 16/11/2020), tali percentuali sono passate, per i beni ordinari, al 10% e al 50% per i beni Industria 4.0. Mentre nel 2022 si è tornati al valore del 2020». Allo stato attuale, va ricordato che «dal 1 gennaio 2023 i beni ordinari non godono di alcun beneficio, mentre quelli tecnologicamente avanzati vedono ridurre il credito d'imposta al 20%, a meno che nel corso del 2022 non si sia proceduto alla prenotazione con pagamento dell'acconto del 20% con contestuale riconoscimento delle aliquote previste per l'anno scorso. Negli anni a venire, fino al 2025, sono riproposte le stesse condizioni dell'anno corrente».
Adempimenti e meccanismi fiscali: vantaggi e criticità
Nel complesso, è il commento, «anche se il credito d'imposta non viene tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi - a condizione che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto -, è evidente che il risparmio d'imposta sia di gran lunga inferiore a quello ottenibile dal regime precedente del super e iper ammortamento, e c'è certamente da rammaricarsi se non si è approfittato di un sistema così conveniente soprattutto se poteva essere applicato ad investimenti consistenti come quello del magazzino automatizzato». Va detto poi che «l' attuale meccanismo del credito d'imposta comporta costi ammnistrativi non secondari; la sua gestione richiede infatti: la determinazione dell'importo spettante, la verifica della sussistenza nelle fatture d'acquisto degli estremi dell' agevolazione; per l'ex iperammortamento, poi, la predisposizione di un'autocertificazione attestante il rispetto delle caratteristiche del bene e l'invio di una comunicazione al MISE; la contabilizzazione in un apposito conto che dia modo al programma informatico di trattarlo in modo fiscalmente adeguato; l'adozione di tecniche contabili per tenere conto dell'utilizzo ripartito negli anni; la predisposizione del modello F24 con utilizzo del codice specifico e successivo invio telematico; il riporto in sede dichiarativa nei quadri IRPEF, IRAP e credito d'imposta».
Dal Governo attenzione a chi investe in nuova occupazione
Per De Carli, in conclusione, «poco aiuto viene dall'attuale legislazione fiscale per chi voglia incrementare il potenziale della propria attività, anche se vi sono altri canali che possono sopperire a questa carenza. A parte casi estemporanei, come quelli dei contributi per telemedicina o PNRR a favore di farmacie di piccole dimensioni, sono numerosi i bandi indetti dagli enti territoriali a vantaggio delle più disparate iniziative imprenditoriali che spesso coinvolgono anche gli esercizi farmaceutici. Si tratta il più delle volte di contributi consistenti ma per il cui ottenimento ci si scontra sul piano pratico di una non facile reperibilità delle delibere, della complessità delle modalità di adesione e del meccanismo del Clickday». Oltre a questo, comunque, «lasciano ben sperare le dichiarazioni del viceministro dell'Economia, con ampia delega alla riforma tributaria, Maurizio Leo nel corso del convegno di "Telefisco" dello scorso gennaio secondo cui è intenzione del Governo impostare i prossimi interventi sulla riduzione del carico fiscale. Secondo le dichiarazioni, prima di tutto occorre alleggerire il carico fiscale su chi vuole fare impresa attraverso una riduzione dell'aliquota, detassando una parte dell'utile utilizzato dall'imprenditore su due direttrici fondamentali: da un lato, la nuova occupazione, e, dall'altro, la spinta alla crescita dimensionale delle imprese attraverso gli investimenti, privilegiando prevalentemente quelli più innovativi. Occorrerà ora vedere che cosa verrà concretamente realizzato».
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A cura di Simona Zazzetta
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