Nuove farmacie, localizzazione competenza del Comune, il bando della Regione
L'attività di individuazione e localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche è riservata ai comuni. Alle Regioni e alle Province autonome spetta invece l'adozione dei bandi di concorso
L'attività di individuazione e localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche è demandata dalla normativa statale ai Comuni. Compete invece alle Regioni e alle Province autonome l'adozione dei bandi di concorso. L'art. 11 del decreto-legge n. 1 del 2012, (convertito, con modificazioni dalla Legge n. 27 del 2012), attribuisce ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie soprattutto con l'obiettivo di garantire ai cittadini l'accessibilità del servizio farmaceutico.
La localizzazione delle sedi deve corrispondere ai bisogni della collettività
Si è osservato, infatti, che la decisione del legislatore statale risponde all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio corrispondente in relazione agli effettivi bisogni della collettività, in quanto i Comuni sono enti appartenenti ad un livello di governo più vicino ai cittadini. Gli unici casi in cui il legislatore attribuisce queste attività direttamente alla Regione e alle Province autonome, sono le ipotesi in cui la localizzazione delle sedi è già predeterminata dalla legge, che fa riferimento, ad esempio, a stazioni ferroviarie e marittime, aeroporti, centri commerciali con specifiche caratteristiche. La riforma del 2012 ha anche inteso eliminare un passaggio meramente burocratico e formalistico - l'istituzione della nuova sede da parte dell'Organo regionale - concentrando il potere istitutivo proprio in capo ai Comuni, peraltro da sempre titolari - al di là degli aspetti formali - del livello decisionale effettivo. Sussiste, pertanto, una competenza esclusiva in capo al Comune nell'individuazione e localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche, residuando in capo alla Regione il solo potere sostitutivo da esercitarsi in caso di inerzia da parte del Comune. La Corte Costituzionale si è espressa nel senso che l'organizzazione dei servizi farmaceutici rientra nella materia della tutela della salute di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni ai sensi dell'art. 117, co. 3, Costituzione; precisando inoltre che la determinazione del livello di governo competente per la localizzazione delle sedi farmaceutiche è da ritenersi principio fondamentale della materia come delineato dal medesimo articolo 117 Costituzione, sicché ne è preclusa la modificazione da parte del legislatore regionale.
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A cura di Avv. Rodolfo Pacifico
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