Dispensazione senza ricetta di farmaci da prescrizione: Cassazione conferma sanzione
Il titolare di una farmacia proponeva opposizione contro un'ordinanza ingiunzione emessa nel 2011 dalla Regione in relazione alla violazione del codice comunitario concernente i medicinali per uso umano (D.Lgs. n. 219 del 2006, art. 148, comma 7, e art. 88, comma 2). Il provvedimento sanzionatorio interveniva in quanto il farmacista, nello svolgimento dell'attività, risultava avesse ceduto alla propria clientela 82 confezioni di medicinali soggetti a prescrizione medica in mancanza della presentazione della relativa ricetta.
Sanzione annullata in primo grado ma confermata dalla Suprema Corte
Il Tribunale accoglieva l'opposizione ritenendo che il professionista si fosse in realtà limitato ad anticipare la consegna dei farmaci ai propri clienti, senza percepirne il prezzo e senza riscuotere il relativo ticket, in attesa di ricevere la prescrizione medica da parte del paziente, e regolarizzare in tal modo la cessione anticipata del prodotto. A seguito della impugnazione formulata dalla Regione, il giudice d'appello ribaltava l'esito del primo grado. La Suprema Corte, chiamata decidere in via definitiva, ha confermato la decisione dei giudici d'appello osservando che l'art. 2 del decreto ministeriale 31 marzo 2008, ammette la consegna anticipata del medicinale, in assenza di ricetta medica, soltanto quando sussista la "necessità di assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica... a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il farmaco": elementi che sono dettagliatamente elencati nella norma in questione e che si sostanziano nella presenza in farmacia di ricette mediche precedenti contenenti la prescrizione dello stesso medicinale, nell'esibizione di un documento sanitario attestante la patologia dalla quale il paziente è affetto o di una ricetta scaduta da non oltre 30 giorni, ovvero la conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato patologico del paziente e del trattamento in corso.
Consegna anticipata: i casi previsti dalla norma
È stato evidenziato inoltre che il successivo art. 3 consente la consegna anticipata del farmaco anche quando il paziente dimostri di essere soggetto ad un trattamento sanitario che non possa essere interrotto, a condizione che in farmacia siano presenti ricette rilasciate in data idonea a far presumere la necessità della continuazione del trattamento, ovvero che il paziente esibisca una confezione danneggiata e non utilizzabile del farmaco richiesto. Infine, l'art. 4 ammette la consegna anticipata del farmaco qualora il paziente esibisca una documentazione di dimissione ospedaliera emessa al massimo nei due giorni antecedenti la data dell'acquisto, dalla quale risulti la prescrizione del medicinale ovvero la raccomandazione della prosecuzione della terapia con lo stesso. In ogni caso, il farmacista è tenuto ad informare il paziente della natura eccezionale della procedura di consegna anticipata del farmaco e ad invitarlo ad entrare in contatto con il proprio medico curante (art. 5) e ad annotare l'operazione nel registro di cui al D.M. in commento, art. 7, comma 2. Nel caso concreto non era stato accertato che la consegna anticipata dei medicinali fosse avvenuta in osservanza delle prescrizioni e delle cautele previste dal decreto ministeriale la cui dimostrazione specifica è posta a carico del farmacista non essendo sufficiente la semplice affermazione di aver adempiuto in condizioni di necessità ed urgenza.
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A cura di Simona Zazzetta
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