Diritto Sanitario
30 Marzo 2026E' stato esaminato il caso di un farmacista che aveva continuato a esercitare durante la sospensione per mancato obbligo vaccinale. Il Tribunale chiarisce il perimetro del reato di esercizio abusivo della professione

Il procedimento penale trae origine dall’attività di un farmacista titolare che, pur essendo stato sospeso dall’esercizio della professione dall’Ordine professionale competente, aveva continuato a svolgere la propria attività all’interno dell’esercizio. Il provvedimento di sospensione era stato adottato in applicazione della normativa emergenziale Covid che prevedeva l’obbligo vaccinale per il personale sanitario. Il professionista imputato non aveva osservato tale obbligo e, a seguito della procedura prevista dalla legge, l’Ordine ne aveva disposto la sospensione dall’albo con conseguente interdizione dall’esercizio dell’attività professionale. Nel corso di accertamenti svolti dalle autorità competenti, era stato rilevato che il farmacista continuava a operare all’interno della farmacia, svolgendo attività tipiche della professione, tra cui la dispensazione di farmaci e la gestione delle operazioni di vendita.
A seguito di tali verifiche era stata quindi adottata l’ordinanza comunale di chiusura della farmacia, intervenuta dopo l’accertamento della violazione del provvedimento di sospensione. Al farmacista è stato quindi contestato il reato di esercizio abusivo della professione, previsto dall’art. 348 c.p.
Nel corso del dibattimento è stato accertato che il professionista era stato regolarmente informato del provvedimento di sospensione adottato dall’Ordine, ma che, nonostante detto provvedimento, aveva continuato a svolgere l’attività professionale all’interno della struttura priva di altri dipendenti, circostanza che rendeva evidente che l’attività fosse svolta proprio dal titolare.
La ricostruzione dei fatti è stata confermata sia dalla documentazione acquisita sia dalle riprese fotografiche che ritraevano il professionista intento nelle ordinarie attività dietro il banco.
Il giudice ha quindi ritenuto dimostrata la condotta materiale contestata, consistente nella prosecuzione dell’attività professionale durante il periodo di sospensione.
Il Tribunale ha chiarito che la sospensione dall’esercizio della professione era stata adottata nel rispetto della normativa vigente, che durante la pandemia aveva introdotto l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie. La decisione richiama anche la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto compatibile con la Costituzione l’obbligo vaccinale previsto per il personale sanitario, in quanto espressione di un ragionevole bilanciamento tra tutela della salute individuale e protezione della collettività. Da questo punto di vista, il provvedimento disciplinare adottato dall’Ordine professionale non presentava profili di illegittimità.
Nonostante l’accertamento della condotta e la legittimità del provvedimento sospensivo, il Tribunale si è soffermato su un ulteriore profilo: la concreta offensività del fatto ai fini penali. La sentenza ha evidenziato che il reato di esercizio abusivo della professione ai sensi dell’art. 348 c.p., tutela tradizionalmente il buon andamento della Pubblica amministrazione, il corretto funzionamento dell’ordinamento professionale e l’interesse pubblico alla regolare abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate.
Tuttavia, la fattispecie è stata riformata del 2018 con modifica alla disciplina del reato, inasprendo il trattamento sanzionatorio e inducendo ad un rilettura nel senso di ritenere che la norma protegga anche il bene giuridico della salute, soprattutto quando la professione esercitata è di natura sanitaria.
In questa prospettiva, si è ritenuto che il reato assumesse una dimensione plurioffensiva, poiché idoneo ad incidere sia sull’interesse pubblico anche in punto di regolare abilitazione professionale, sia sulla tutela della salute.
Partendo da questa ricostruzione, il Tribunale ha ritenuto necessario verificare se, nel caso concreto, la condotta contestata avesse effettivamente esposto a pericolo la salute individuale o collettiva. Il punto centrale della decisione riguarda proprio il rapporto tra mancata vaccinazione e rischio di diffusione del contagio.
Il Tribunale ha ritenuto che alla luce della documentazione scientifica prodotta nel processo, non sarebbe possibile affermare con certezza che la mancata vaccinazione comportasse un concreto pericolo di trasmissione del virus nei confronti dei soggetti entrati in contatto con la farmacista.
Il Tribunale ha quindi distinto tra il rischio astratto, che aveva giustificato l’introduzione dell’obbligo vaccinale da parte del legislatore e il pericolo concreto, necessario invece per fondare una responsabilità penale.
In assenza di evidenze scientifiche univoche sulla capacità della vaccinazione di impedire la trasmissione del virus, non sarebbe possibile dimostrare il nesso tra la condotta contestata e un effettivo pericolo per la salute pubblica.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto che non fosse raggiunta la prova dell’offensività penale della condotta. Pur essendo accertata la violazione del provvedimento di sospensione, il Tribunale ha ritenuto che non fosse dimostrata la concreta lesione dei beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice.
Si è osservato che “…ferma la "rischiosità " della condotta attuata, l'impossibilita di acclarare l'effettiva lesione, nella forma della messa in pericolo, dell'ulteriore bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, in omaggio ai principi di sussidiarietà ed extrema ratio dell'intervento penale, non consente di addivenire ad una pronuncia di condanna, dovendosi, a tal fine, disporre della piena dimostrazione della contestuale lesione di entrambi i beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice, in quanto fattispecie plurioffensiva (trattandosi, in specie, di plurioffensività , non già alternativa, bensì cumulativa)…”. Per questo motivo è stata pronunciata sentenza di assoluzione.
Per approfondire, Tribunale di Palmi 19.02.2026, su www.dirittosanitario.net al seguente link: https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4342&areaid=13
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