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Sanità

07 Aprile 2021

Farmacista grossista, Cga Sicilia conferma obbligo a codici univoci distinti


È legittimo l'atto proveniente dall'Azienda sanitaria con il quale si diffida il titolare della farmacia a «vendere medicinali acquistati con il codice identificativo della farmacia a distributori all'ingrosso e/o ad altre farmacie». Il presupposto giuridico della diffida era dato dalla constatazione che il farmacista, sebbene in possesso di autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano, esercitava tale attività con il codice identificativo della farmacia e non con quello dell'attività all'ingrosso del quale era sprovvisto. Il titolare della farmacia che dispone, a seguito dell'abrogazione del regime di incompatibilità, anche di una autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di farmaci non può, per ciò stesso, ridistribuire come grossista i medicinali acquistati come farmacista, dovendo operare con un codice identificativo distinto da quello della farmacia. Ciò in quanto, ogni operazione effettuata dal distributore all'ingrosso dei medicinali deve essere tracciata mediante l'utilizzo da parte del distributore medesimo del codice attribuitogli dal Ministero e deve essere documentata così come richiesto nel dettaglio dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
Il provvedimento di diffida è risultato, pertanto, immune da vizi di legittimità poiché il divieto al titolare di vendere medicinali acquistati con il codice identificativo della farmacia a distributori all'ingrosso o ad altre farmacie, discende dalla constatazione della violazione delle regole - in particolare dalla mancanza di distinti codici univoci - che attengono alla non commistione della vendita all'ingrosso e della vendita al dettaglio. Secondo il combinato disposto del comma 5 dell'art. 105 del d.lgs. n. 219/2006 e dell'art. 3 del d.m. 15 luglio 2004, l'attività di farmacista e di grossista, anche se svolte da un medesimo soggetto, magari con un'unica partita iva, devono restare separate tra loro per la diversa finalità che, nella filiera del farmaco, sono chiamati a svolgere. Distinzione che viene garantita con l'attribuzione al medesimo soggetto di un codice univoco diverso, in ragione dell'attività svolta.

Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net  

Per approfondire, Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana 24.03.21, su www.dirittosanitario.net  

TAG: FARMACISTI, GROSSISTI, FARMACISTI GROSSISTI, FARMACISTA

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