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Sanità

06 Luglio 2022

Test rapidi in parafarmacia, non si configura reato di esercizio abusivo della professione


Nel caso dei test antigenici è previsto dal legislatore che possano essere effettuati da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministro della Salute, come previsto dal D.L. n. 52 del 2021, art. 9, lett. d), convertito con modificazioni dalla L. n. 87 del 2021. L'attività non solo non può dirsi preclusa ai farmacisti, ma è anche ad essi specificamente riferibile. A fronte di questa considerazione, la Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere se l'esecuzione di tamponi antigenici effettuata da un farmacista presso una parafarmacia, ponendosi in contrasto con quanto previsto dalla "L. n. 178 del 2020, art. 1, commi 488 e 489" (riteniamo in realtà che il riferimento sia all'art. 1 commi 418 e 419 L. 178/2020), e ribadito dal D.L. n. 127 del 2021, integrasse l'ipotizzato delitto di esercizio abusivo della professione di cui all'art. 348 c.p.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha osservato che la disposizione dettata dalla L. n. 178 del 2020, art. 1, commi 488 e 489 (riteniamo in realtà che il riferimento sia all'art. 1 commi 418 e 419 L. 178/2020), non introduce una limitazione inerente allo svolgimento della professione in sé, ma contempla una disciplina che ha una duplice finalità, esulante dall'ambito delle garanzie specificamente riconducibili all'abilitazione e alla connessa iscrizione all'albo, cioè da un lato quella di assicurare le migliori condizioni di sicurezza e riservatezza sotto il profilo del contesto operativo e dall'altro quella di garantire determinati equilibri di tipo economico, con riguardo agli esborsi richiesti alla platea dei fruitori del servizio.

Si tratta di profili diversi rispetto al tema cruciale della riserva di attività professionale garantita e inerenti, piuttosto, al contesto operativo e dunque alla cornice estrinseca nella quale si svolge la professione.

L'art. 348 c.p. concerne i casi di esercizio della professione senza l'abilitazione dello Stato e non anche i casi in cui nello ambito della professione per la quale la persona è abilitata siano richiesti ulteriori requisiti per svolgere particolari funzioni professionali".

Ne discende che la violazione in concreto ascrivibile al soggetto, potenzialmente rilevante ad altri fini e se del caso idonea configurare profili di responsabilità connessi a conseguenze non volute del test praticato, non è tuttavia rilevante ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 348 c.p.

Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire - Cassazione Penale 8 giugno 2022 su www.dirittosanitario.net

TAG: PARAFARMACIE, COVID-19, TEST COVID-19

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