Login con

Sanità

18 Gennaio 2023

Distanza minima, Tar: sì a deroga con farmacie storiche e consolidate


Una società titolare di farmacia ha proposto ricorso per ottenere l'annullamento del provvedimento con il quale era stato autorizzato il trasferimento di struttura farmaceutica a una distanza inferiore a 200 metri, contestando la sussistenza di entrambi i presupposti cui la legge subordina lo spostamento in locali posti a distanza inferiore a 200 metri da altra farmacia esistente e cioè l'impossibilità di continuare a svolgere l'attività nella sede in essere e la dimostrazione dell'impossibilità di trasferire la sede della farmacia nel rispetto della distanza minima di 200 metri. Il TAR ha rigettato il ricorso.

Valutazione della distanza minima e deroga

Le due strutture interessate sono farmacie storiche istituite prima della riforma del 2012 ad una distanza tra loro di poco superiore a 120 metri.
Con la nuova collocazione la distanza tra le sedi sarebbe risultata incrementata a quasi 150 metri.
Il TAR, ritenuta acclarata l'inidoneità dei precedenti locali giustificativa del trasferimento, ha osservato che quanto alla possibilità che il trasferimento potesse poi essere effettivamente autorizzato in deroga al rispetto della distanza dei 200 metri dalla farmacia concorrente, non ha inteso discostarsi dalla giurisprudenza che ammette un tale evento quando anche la precedente collocazione fosse già a una distanza inferiore e lo spostamento nei nuovi locali vada a incrementarla. Si è osservato che "la deroga - per causa di forza maggiore - alla distanza minima degli esercizi va valutata diversamente a seconda che si tratti di una farmacia di nuova istituzione, nel qual caso i criteri di riferimento devono essere più restrittivi, ovvero di una farmacia esistente da decenni, per la quale non si può prescindere dalla situazione che si è consolidata".

Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire, TAR Emilia-Romagna Bologna, 14 ottobre 2022 su www.dirittosanitario.net

TAG: FARMACIE, TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - TAR

Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:

Seguici su Facebook! Seguici su Linkedin! Segui le nostre interviste su YouTube!

Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

30/04/2026

La Corte chiarisce che la fine di una sperimentazione non esclude l’obbligo di valutare la prosecuzione della terapia quando il trattamento ha dimostrato beneficio nel singolo paziente. In caso...

A cura di Avv. Rodolfo Pacifico

16/04/2026

Quando farmacia e dispensario fanno capo allo stesso soggetto giuridico, il fatturato deve essere considerato unitariamente. Ne consegue che non è possibile “separare” i due punti di erogazione...

A cura di Avv. Rodolfo Pacifico

10/04/2026

La Corte di giustizia dell’Unione europea chiarisce che le preparazioni galeniche officinali non sono soggette alla direttiva sui medicinali e quindi non richiedono Aic, ma conferma che gli Stati...

A cura di Redazione Farmacista33

30/03/2026

E' stato esaminato il caso di un farmacista che aveva continuato a esercitare durante la sospensione per mancato obbligo vaccinale. Il Tribunale chiarisce il perimetro del reato di esercizio abusivo...

A cura di Avv. Rodolfo Pacifico

 
Resta aggiornato con noi!

La tua risorsa per news mediche, riferimenti clinici e formazione.

 Dichiaro di aver letto e accetto le condizioni di privacy

AZIENDE

Prendersi cura della gola

Prendersi cura della gola


Apre l'8 maggio a BolognaFiere la 29ª edizione di Cosmofarma Exhibition, in programma fino al 10 maggio. Al centro dell'edizione 2026 il ricambio generazionale in farmacia, l'intelligenza...

A cura di Redazione Farmacista33

 
chiudi

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)

Top