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Sanità

21 Giugno 2023

Pianta organica, Tar Lombardia: parere dei titolari non ha effetto sulla revisione


In sede di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche non incombe sull'Amministrazione l'obbligo di motivare sulle osservazioni presentate spontaneamente dai privati nel corso del procedimento, in quanto si tratta di procedimento diretto alla emanazione di un atto generale di pianificazione, e come tale sottratto alla disciplina degli art. 7 e seguenti in materia di partecipazione al procedimento amministrativo della L. n. 241 del 1990 in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 13 della stessa legge, che esclude l'applicazione delle norme sul procedimento amministrativo in caso di attività amministrative dirette all'emanazione di atti di pianificazione, tra i quali rientrano anche i piani delle farmacie.

Le osservazioni sulla revisione della pianta organica non sono pertanto riconducibili all'esercizio di un potere di intervento

Le osservazioni presentate dai controinteressati nel corso del procedimento di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche non sono pertanto riconducibili all'esercizio di un potere di intervento previsto dalla legge, a fronte del quale si imporrebbe un obbligo di puntuale controdeduzione da parte dell'amministrazione, ma costituiscono mere forme di collaborazione dei privati all'esercizio del potere di pianificazione dell'amministrazione, sottratte all'applicazione delle norme generali sul procedimento amministrativo per espressa previsione di legge.
In tal senso il TAR Brescia nel rigettare un ricorso proposto dai titolari di una sede farmaceutica avverso il provvedimento della giunta comunale recante l'approvazione di una proposta di revisione della zonizzazione delle farmacie.

Avv. Rodolfo Pacifico
Per approfondire TAR Lombardia Brescia 24.04.2023 - su www.dirittosanitario.net

TAG: PIANTA ORGANICA

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