Diritto Sanitario
31 Agosto 2023 Tar Sicilia: “palesemente infondato” il ricorso della titolare di Bagheria che contestava l’apertura di una farmacia, con accesso condominiale, a meno di 200 m dalla propria

Per il Tar Sicilia “appare palesemente infondato” il motivo di due ricorsi presentati al Tar di Palermo per contestare la collocazione di una farmacia in prossimità della propria a meno di 200 m di distanza. Nella sentenza il Tar precisa che si devono tenere conto delle distanze tra le soglie tra le farmacie, e non di eventuali accessi ad aree condominiali, nonché l’“ampia discrezionalità” di cui gode il Comune “nell’organizzare la dislocazione territoriale del servizio farmaceutico”. Motivo per cui, si legge nella sentenza il rispetto della distanza minima “non può intendersi in modo rigido” per “garantire un accesso adeguato al servizio farmaceutico”.
Il caso della farmacia siciliana
Nel 2019 un titolare ha impugnato gli atti autorizzativi dell’apertura di una nuova farmacia, denunciandone l’illegittimità facendo ricorso al Tar della Sicilia per l’apertura di una nuova sede (con immissione ad un’area condominiale) in prossimità della propria a meno di 200 m di distanza. Nel ricorso di puntualizza che la distanza “andrebbe apprezzata tenendo conto non del punto in cui si accede ai locali di vendita della farmacia […], bensì del punto di accesso all’area condominiale entro la quale i detti locali si collocano”.
“La distanza tra la farmacia di nuova istituzione – si legge nella sentenza - (avuto riguardo al punto in cui ci si immette nell’area condominiale dell’edificio in cui si trova la farmacia) e quella di cui la ricorrente è titolare sarebbe risultata, all’esito di una misurazione commissionata dalla dott.ssa pari a 189,01 metri e, quindi, inferiore a quella minima prevista dall’art. 1 co. 4 l. n. 457 del 2 aprile 1968, pari a metri 200.” E secondo l’art. 1 co. 4 l. n. 475 del 2 aprile 1968: “Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell’ambito della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione deve farne domanda all’autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell’ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie”.
Tuttavia, “il dato letterale, dunque, impone di tener conto del punto di ingresso ai locali di vendita, dovendo escludersi che per “soglia” della farmacia possa intendersi il punto di accesso ad un’area condominiale”. E a questo proposito si è pronunciato il “Consiglio di Stato (sez. III, 2 maggio 2022, n. 3410) […]; in tale occasione, si è anche affermato che il rispetto della distanza minima di 200 metri “non può intendersi in modo rigido” e che “le autorità competenti potrebbero perfino essere indotte ad interpretare la regola generale nel senso che è possibile autorizzare l'apertura di una farmacia a distanza inferiore alla distanza minima non solo in casi del tutto eccezionali, ma ogni volta che la rigida applicazione della regola generale rischi di non garantire un accesso adeguato al servizio farmaceutico” (Cons. Stato, cit., che richiama Cons. Stato, sez. III, 15 ottobre 2019, n. 6998).”
Distribuzione delle farmacie: il Comune ha “ampia discrezionalità”
“Sempre in tema di distribuzione sul territorio delle farmacie, nella pronuncia in commento si è aggiunto, richiamando altro precedente in tema (Cons. St., sez. III, 19 settembre 2019, n. 6237):
b) nell’organizzare la dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, il Comune gode di ampia discrezionalità, in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione, conseguendone che la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione (Cons. St., sez. III, 27 aprile 2018, n. 2562; Cons. St., sez. III, 22 novembre 2017, n. 5446; Cons. St., sez. III, 30 maggio 2017, n. 2557; Cons. St., sez. III, 22 marzo 2017, n. 1305; Cons. St., sez. III, 22 novembre 2017, n. 5443, Cons. St., sez. III, 30 maggio 2017, n. 2557), non potendo il giudice amministrativo sostituire la propria valutazione di opportunità a quella resa dall’amministrazione comunale.”
Inoltre, “la collocazione della nuova farmacia in prossimità della farmacia di cui è titolare la ricorrente comporterebbe una carenza del servizio nell’area assegnata […], così ponendosi in contrasto con la finalità, perseguita dall’art. 11, co. 1, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. con l. 24 marzo 2012, n. 27) di garantire una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico.”
Pertanto, il Tar Sicilia conclude: “Alla luce di tali, ormai consolidati, principi – resi con riferimento ad ipotesi di perimetrazione delle sedi farmaceutiche – appare palesemente infondato il motivo in esame, con cui si pretenderebbe di contestare la collocazione di una farmacia all’interno di un’area la cui individuazione non ha formato oggetto di impugnazione.”
Per saperne di più:
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_pa&nrg=201900294&nomeFile=202302552_01.html&subDir=Provvedimenti
Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
30/03/2026
E' stato esaminato il caso di un farmacista che aveva continuato a esercitare durante la sospensione per mancato obbligo vaccinale. Il Tribunale chiarisce il perimetro del reato di esercizio abusivo...
A cura di Avv. Rodolfo Pacifico
13/03/2026
Quando un Comune cede una farmacia comunale trasformandola in farmacia privata, la procedura di vendita può essere aperta solo ai soggetti che la legge ammette come titolari di farmacia privata. Il...
A cura di Avv. Rodolfo Pacifico
05/03/2026
Una nota del ministero della Salute sui totem touchscreen e le nuove linee guida Aifa sui medicinali senza obbligo di prescrizione sono al centro di una analisi giuridica pubblicata da Sediva...
A cura di Simona Zazzetta
24/02/2026
Tar Marche ha respinto il ricorso di una farmacia rurale che si è vista rifiutare la richiesta di decentramento, chiarendo che il trasferimento su istanza del titolare è subordinato alla...
A cura di Avv. Rodolfo Pacifico

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)