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30 Maggio 2024Nell'applicazione dell’istituto del riassorbimento, l’individuazione del numero delle farmacie stabilito in base alla popolazione, in sede di revisione delle piante organiche, trova esclusivamente applicazione per le farmacie urbane

Nell’ambito di applicazione del principio dell’istituto del riassorbimento, l’individuazione del numero delle farmacie stabilito in base alla popolazione, in sede di revisione delle piante organiche, trova esclusivamente applicazione per le farmacie urbane, aperte in base al mero criterio della distanza, e non anche alle farmacie rurali, istituite in base al criterio topografico.
La mancata previsione legislativa del riassorbimento delle farmacie rurali nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base alla popolazione trova la propria ratio nella considerazione che le farmacie rurali sono destinate a far fronte a particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale che prescinde dall'ordinario criterio della popolazione. Il Consiglio di Stato con la sentenza dello scorso 23 maggio, ha inteso dare continuità ai propri precedenti orientamenti che escludono l'applicazione del criterio demografico alle farmacie rurali stante la loro natura di fondamentale presidio di assistenza farmaceutica per le zone disagiate e in ragione delle compensazioni economiche delle quali esse beneficiano.
Revisione della pianta organica
La riduzione del numero delle farmacie in pianta organica non comporta peraltro, nell'immediato, la chiusura di alcuna delle farmacie in esercizio - non essendovi previsioni normative in tal senso.
Il Comune in questione, sin dagli anni '70, è risultato contare una popolazione di circa 3000 abitanti con operatività sul territorio di una parafarmacia e due farmacie, una "ordinaria", aperta in base al criterio della popolazione ed una istituita "in deroga" con delibera di Giunta e di titolarità del Comune. La seconda farmacia era stata dichiarata vacante, poi prelazionata dal medesimo Comune e successivamente autorizzata all'apertura e all'esercizio della “sede farmaceutica n. 2”.
Il titolare della sede ordinaria aveva chiesto all’Ente locale di sottoporre a revisione la pianta organica, dichiarando soprannumeraria la farmacia comunale n. 2 aperta in deroga e, dunque, sopprimendola, e ciò in considerazione del venire meno di particolari esigenze di assistenza farmaceutica "in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità".
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto dal farmacista confermando le deliberazioni assunte dal Comune.
Per approfondire, Consiglio di Stato 23 maggio 2024, su www.dirittosanitario.net al seguente link: https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4192&areaid=13
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