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Diritto Sanitario

06 Settembre 2024

Ricette elettroniche bianche e rosse false: come si può configurare il reato

Si è conclusa la vicenda giudiziaria del 2021 di false ricette per farmaci a base di oppiacei, con una sentenza della Cassazione che richiama l’attenzione sul controllo delle ricette elettroniche sia bianche che rosse

di Avv. Rodolfo Pacifico


ricetta elettronica dematerializzata

A seguito della conferma in appello della sentenza resa nel giudizio abbreviato dal Giudice dell’Udienza preliminare, gli imputati venivano condannati ad alcuni anni di reclusione. I fatti, risalenti al 2021, avevano riguardato una vicenda di concorso nel rilascio di prescrizioni per farmaci a base di oppiacei a nome di ignari pazienti, allo smercio di sostanze stupefacenti, prescrizioni mediche false in quanto riferite a pazienti inconsapevoli. La vicenda aveva cagionato inoltre un danno per oltre 1 milione di euro al Servizio Sanitario che erogava quasi diecimila prescrizioni destinate a pazienti (ignari) aventi esenzioni ticket.

Avverso la pronuncia di secondo grado gli imputati hanno proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione che, nel rigettare l’impugnazione, ha sottolineato alcuni importanti profili in punto di configurazione del reato di falso in relazione alla predisposizione di ricette mediche.

In relazione a tale ultimo profilo, deve innanzitutto evidenziarsi che rileva la funzione certificativa del sanitario e che, se certamente vi è differenza tra le varie tipologie di ricette e soprattutto tra la cd. ricetta rossa e quella bianca, entrambe condividono la medesima funzione accertativa.

La ricetta redatta su ricettario regionale - c.d. ricetta rossa, permette l'erogazione di farmaci e prestazioni a carico del servizio sanitario regionale; la ricetta "bianca" del ricettario personale del medico, permette comunque l'erogazione delle prestazioni e dei farmaci, ma a completo carico del cittadino.

Nel sistema della ricetta elettronica o dematerializzata compilata virtualmente mediante strumenti informatici, il medico inserisce comunque le medesime informazioni di cui necessita per compilare la ricetta” rossa”. La ricetta elettronica ha pertanto le se stesse caratteristiche della ricetta cartacea rossa.

La ricetta redatta sul ricettario del Servizio Sanitario Nazionale e la ricetta bianca differiscono, quindi, anche perché solo sulla prima devono essere indicati il nome e il cognome dell'assistito, il suo codice fiscale, il codice dell'Azienda Sanitaria di riferimento, gli eventuali codici e motivi di esenzione e l'eventuale nota AIFA pertinente.

Ha osservato la giurisprudenza che il documento pertanto conserva intatta la propria valenza certificativa - su cui, quindi, può innestarsi il falso ideologico - nella misura in cui attesti, attraverso la prescrizione, che l'assistito abbia diritto a quella specifica prestazione o a quel determinato farmaco, a prescindere, quindi, dalla peculiare modalità con cui l'accertamento medico è stato effettuato che resta, in questa tipologia di documenti, in un certo senso sullo sfondo, nella misura in cui non è richiesta una specifica tipologia di verifica da parte del medico, che non deve essere neanche attestata; ciò che rileva infatti, è l'attestazione che l'assistito rientri nella categoria dei soggetti aventi diritto alla specifica prestazione farmacologica.

Relativamente alla ricetta “rossa” può in definitiva configurarsi il più grave reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.) punito con reclusione da 1 a 6 anni, rispetto a quello “meno grave” previsto dall’art. 481 c.p, cioè, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, punito meno severamente.  

Fonte:

Per approfondire, Cassazione Penale 18 luglio 2024 su www.dirittosanitario.net al seguente link:

https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4210&areaid=13

 

TAG: RICETTA ELETTRONICA, RICETTA DEMATERIALIZZATA, RICETTA ROSSA

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