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18 Ottobre 2024

Imputazione pagamenti, le regole dei rapporti credito-debito Farmacie-SSN

Il caso trattato coinvolge una disputa in cui l'ASL aveva tentato di opporsi a un decreto ingiuntivo riguardante rimborsi per farmaci erogati ma la sua interpretazione delle regole di imputazione era in contrasto con la normativa

di Avv. Rodolfo Pacifico


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L’articolo 1193 del codice civile in tema di imputazione dei pagamenti non trova applicazione ai rapporti obbligatori di debito-credito tra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie. Era già orientamento consolidato della Suprema Corte che la disciplina in tema di imputazione del pagamento (di cui all’art. 1193 c.c.) è applicabile solo a una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e non quando la pluralità di debiti inerisca ad unico rapporto obbligatorio. 

Unicità del rapporto tra farmacie e SSN:

Le prestazioni rese continuativamente da una farmacia in favore del Servizio Sanitario Nazionale non integrano autonomi e distinti rapporti obbligatori, ma ineriscono ad un unico rapporto, disciplinato dalla convenzione farmaceutica e dalla concessione rilasciata dalla stessa ASL in esecuzione dell'accordo collettivo trasfuso nel D.P.R. n. 371/1998 . In particolare, a seguito del rilascio di tale convenzione, si instaura un rapporto di durata, unitario e continuativo, avente ad oggetto l'erogazione di farmaci per conto del S.S.N., il quale è conseguentemente tenuto a rimborsare alle farmacie gli importi anticipati previa esibizione di distinte contabili periodiche rappresentative delle ricette spedite il mese precedente. 

Ne consegue che i singoli pagamenti eseguiti dalla ASL alle farmacie integrano adempimenti parziali di quell'unico rapporto e perciò, in base al criterio legale dettato dal codice civile (art. 1194 , comma 2, c.c.), non possono essere imputati dal debitore-ASL in conto capitale senza il consenso del creditore-farmacia.

La ASL pur avendo ottenuto l’accoglimento in primo grado della opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo per oltre 40 mila euro in relazione alla erogazione di farmaci avvenuta in alcuni mesi del 2011, è rimasta soccombente nei successivi gradi di giudizio pur documentando alcuni pagamenti imputandoli in contrasto con la disciplina in materia. 

Per approfondire Corte di Cassazione 16 luglio 2024 su www.dirittosanitario.net al seguente link: 

https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4212&areaid=13

TAG: PROCEDURE DI RIMBORSO, RITARDO NEI PAGAMENTI

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