Diritto Sanitario
31 Gennaio 2025Per il Consiglio di Stato la disciplina vigente in relazione alle distanze minime tra farmacie e la compatibilità del limite minimo di 200 metri stabilito dall'art. 1 della Legge n. 475 del 1968, con i principi costituzionali e comunitari applicabili sono legittimi
Il Consiglio di Stato ha riconfermato la legittimità della disciplina vigente in relazione alle distanze minime tra farmacie e la compatibilità del limite minimo di 200 metri stabilito dall'art. 1 della Legge n. 475 del 1968, con i principi costituzionali e comunitari applicabili.
Alla luce della L. n. 475 del 1968 e della successiva L. n. 362 del 1991, il limite distanziometrico è uno dei due criteri su cui si basa la pianta organica delle farmacie (il criterio topografico e demografico). Si può sottolineare infatti come la pianta organica costituisca lo strumento fondamentale preordinato alla dislocazione degli esercizi farmaceutici sul territorio, al fine di garantire una rete articolata di sedi che corrisponda in modo organico alle esigenze degli utenti.
È inoltre uno strumento presente nella maggior parte dei Paesi europei e serve a evitare le concentrazioni, a favorire una distribuzione equilibrata e ad evitare anche i monopoli orizzontali, cioè la creazione di situazioni in cui un segmento della filiera del farmaco sia riconducibile a un numero ristretto di soggetti. La Corte di Giustizia ha ritenuto compatibile con il Trattato europeo istituti, come la pianta organica, volti al contingentamento all'apertura di farmacie sul territorio nazionale, in quanto costituiscono una limitazione volta a garantire un equo accesso ai servizi per tutta la popolazione ed ha ribadito la compatibilità della regolamentazione del servizio farmaceutico nazionale con le norme sulla libertà di stabilimento sancite dal Trattato europeo.
Queste norme – si è osservato - sono effettivamente una limitazione della libertà di insediamento; tuttavia si tratta di una limitazione proporzionata alla necessità di garantire l'accesso al farmaco e, di conseguenza, la tutela della salute in modo omogeneo sul territorio nazionale, evitando che le farmacie si concentrino nelle zone più favorevoli, lasciando sguarnite le aree decentrate.
La validità dei principi è stata poi confermata dalla Corte Costituzionale che pronunciandosi sulla legittimità della disciplina recata dalla legge n. 475 del 1968 ha affermato che proprio allo scopo di garantire, attraverso la distribuzione dei farmaci, un diritto fondamentale come quello alla salute, il legislatore ha organizzato il servizio farmaceutico secondo un sistema di pianificazione sul territorio, per evitare che vi sia una concentrazione eccessiva di esercizi in certe zone, più popolose e perciò più redditizie, e nel contempo una copertura insufficiente in altre con un minore numero di abitanti.
Per approfondire Consiglio di Stato 13 gennaio 2025 su www.dirittosanitario.net al seguente link:
https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4229&areaid=13
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