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14 Marzo 2025Per il Consiglio di Stato se un luogo ha le caratteristiche di attrazione tipiche di un centro commerciale, anche se nato spontaneamente e senza programmazione urbanistica, può essere considerato idoneo per l'apertura di una farmacia
Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tribunale territoriale con la quale è stato rigettato il ricorso diretto ad ottenere l’annullamento degli atti diretti alla istituzione di una farmacia aggiuntiva da collocarsi in un centro commerciale naturale previsto dalla legislazione regionale.
Il TAR aveva inteso il centro commerciale naturale come l'esistenza di una aggregazione spontanea di una pluralità di esercizi, prodottasi nel tempo e su iniziativa privata senza programmazione unitaria comunale.
La Legge prevede che in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio demografico ed entro specifici limiti percentuali le Regioni e le Province autonome, sentita l’azienda sanitaria territorialmente competente, possono istituire una farmacia nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri nonché nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri. (articolo 1-bis L. n. 475 del 1968)
La disciplina legislativa regionale applicabile prevedeva che si intendono per centri commerciali naturali, luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da are e di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto quindi assimilabile ai fini della decisione il centro commerciale come previsto dalla norma statale al centro commerciale naturale disciplinato dalla normativa regionale.
L’assunto è stato confermato dal Consiglio di Stato. Il complesso commerciale in questione è stato infatti ritenuto possedere caratteristiche utili alla istituzione della farmacia aggiuntiva essendo dotato di parcheggi e di viabilità interna di collegamento. È un luogo – come si è evidenziato - con le stesse caratteristiche attrattive del centro commerciale formatosi nell'ambito della programmazione urbanistica, in particolare per quanto riguarda la capacità di clientela. Finalità della disposizione di cui al menzionato articolo 1 bis , L. n. 475/1968 , è garantire il servizio farmaceutico anche nell'ambito di quei luoghi che costituiscono un polo di attrazione di persone diverse ed ulteriori rispetto alla popolazione residente nel Comune interessato e in questa logica non vi è motivo per non estendere la dizione "centri commerciali" contenuta nella disposizione anche a quelli che sono centri commerciali "naturali" secondo la legislazione della Regione interessata, in quanto sorti su iniziativa spontanea degli esercenti e non in base ad una programmazione urbanistica specifica. Si è osservato che l’interpretazione estensiva è consentita poiché la norma di legge, nella sua dizione letterale, fa riferimento in generale a quelli che sono centri commerciali senza restringere il proprio ambito di applicazione a quelli sorti in base a programmazione, e la sua ratio non viene elusa, ma anzi ulteriormente rispettata in quanto scopo della disposizione è migliorare l'efficienza del servizio farmaceutico, garantendone l'espletamento in tutti quei luoghi che costituiscono poli di attrazione per un'utenza mobile costituita sia da residenti, che da persone non residenti nel Comune interessato".
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A cura di Redazione Farmacista33
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