Diritto Sanitario
18 Marzo 2025Il Tribunale ha accolto la richiesta risarcitoria di tre concorrenti del concorso straordinario vincitori di una sede la cui assegnazione è decaduta per mancata apertura nei tempi stabiliti
Il tribunale ordinario di Milano ha riconosciuto a tre farmacisti assegnatari di una nuova sede vinta con il concorso del 2012, il diritto al risarcimento per la perdita della concessione amministrativa della farmacia, avvenuta a causa dell'inidoneità della sede assegnata. Il Tribunale ha accolto la richiesta risarcitoria dei tre concorrenti, ritenendo fondata la loro pretesa sulla base dell’articolo 2043 del Codice Civile, che disciplina il il risarcimento per fatto illecito.
Nello specifico, un Comune alle porte di Milano, aveva attribuito una sede situata in una zona cantieristica priva di immobili idonei, rendendo di fatto impossibile l’apertura della farmacia entro i termini previsti. Nonostante le richieste avanzate dai vincitori del concorso di una revisione della pianta organica, nell’anno pari di riferimento, e l’individuazione di un'area alternativa più adatta, il Comune aveva negato qualsiasi modifica, determinando così la perdita della concessione amministrativa, perché decorsi i termini massimi attribuiti per l’apertura fisica.
Il Tribunale ha respinto le eccezioni di incompetenza giurisdizionale sollevate dal Comune e ha riconosciuto la validità delle doglianze avanzate dagli attori. Ha rilevato che i farmacisti assegnatari si erano attivati per reperire un locale idoneo all’apertura della farmacia, senza successo, a causa della mancanza di immobili adeguati nella zona e nonostante una proroga concessa dal Comune, non sono riusciti a trovare locali idonei, portando alla loro decadenza dall’assegnazione e all’esclusione dalla graduatoria del concorso. Per il Tribunale il comportamento omissivo del Comune, consapevole dell’assenza di immobili idonei. Ha rimandato a una fase successiva la quantificazione del danno subito, che potrà essere stabilita tramite un eventuale accordo tra le parti o attraverso una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU).
La pronuncia, come spiega a Farmacista33 l'avvocato Stefano Carlo Ribolzi che ha rappresentato i farmacisti ricorrenti, “richiama l’obbligo degli enti locali di garantire che le sedi farmaceutiche assegnate nei concorsi pubblici siano effettivamente utilizzabili. Potrebbe inoltre costituire un precedente per situazioni analoghe, rafforzando la tutela dei vincitori di concorso che si trovino impossibilitati ad avviare l’attività a causa di decisioni amministrative inadeguate”.
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A cura di Avv. Rodolfo Pacifico
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