Diritto Sanitario
09 Maggio 2025Il TAR Sicilia ha chiarito i limiti operativi della farmacia dei servizi: non si usano i locali esterni se manca la copertura normativa. L'analisi della sentenza
La Farmacia dei Servizi rappresenta una delle trasformazioni più rilevanti degli ultimi anni nella sanità territoriale. Non più solo luogo deputato alla dispensazione di medicinali, la farmacia assume oggi un ruolo ancora più attivo nella tutela della salute pubblica, integrandosi pienamente nella rete assistenziale del Servizio Sanitario Nazionale.
Questo cambiamento risponde a esigenze concrete come, tra l’altro, l’invecchiamento della popolazione, l’aumento delle patologie croniche e la necessità di contenere i costi del sistema sanitario che rendono fondamentale la presenza di presidi sanitari di prossimità. Le farmacie sono chiamate così a svolgere anche attività di prevenzione, educazione sanitaria e monitoraggio dei pazienti, diventando il primo punto di contatto tra cittadino e sistema sanitario.
L’emergenza pandemica ha accelerato questa evoluzione: durante il Covid-19, le farmacie hanno svolto un ruolo cruciale nei servizi di diagnosi e prevenzione, contribuendo in modo determinante alla continuità assistenziale, anche attraverso strumenti evoluti.
Questa nuova identità professionale è stata riconosciuta anche a livello giuridico: la Corte Costituzionale e il Consiglio di Stato hanno ribadito che il ruolo della farmacia si estende ormai ben oltre la dispensazione di farmaci, configurandosi come centro sociosanitario integrato sul territorio.
Le Linee Guida della Conferenza Stato-Regioni del 2019 ne confermano il valore strategico: la farmacia è oggi un nodo fondamentale della rete sanitaria, ponte tra ospedale e territorio, punto di riferimento per una sanità sempre più vicina ai cittadini.
Il Tar è stato chiamato a decidere circa la possibilità per le farmacie dei servizi di erogare prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario nell'ambito di locali separati da quelli ove è collocata la farmacia stessa. Sul punto il Collegio ha ritenuto confermare quanto già rilevato in sede cautelare.
Nel caso di specie si è osservato come non fosse in discussione l'interpretazione delle norme del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (in particolare gli artt. 109, 119, 110) che consentirebbero l'utilizzo da parte di una farmacia di un laboratorio esterno, né la violazione da parte di un Comune, attraverso una società partecipata, delle regole in tema di istituzione di nuove sedi farmaceutiche ma, più in generale, la possibilità per le farmacie - sul solco normativo già tracciato dal legislatore come integrato dai decreti ministeriali del 2010 e del 2011 - di erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale all'interno di "locali esterni" rispetto alla sede della farmacia, completamente separati dalla struttura della farmacia stessa.. Possibilità che, sulla scorta della ricostruzione sistematica della disciplina in materia, deve considerarsi esclusa proprio perché in contrasto con le norme di fonte statale, in particolare con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 153 del 2009 che richiede che le prestazioni erogate dalle farmacie vengano svolte "presso le farmacie".
Per approfondire, TAR Sicilia, su www.dirittosanitario.net al seguente link
https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4243&areaid=13
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