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Diritto Sanitario

30 Ottobre 2025

Decentramento farmacie, il titolare deve dimostrare l’esistenza del nuovo insediamento abitativo

Il Consiglio di Stato ha confermato che per ottenere il decentramento di una farmacia è necessario dimostrare, con dati oggettivi, l’esistenza di un vero e proprio “nuovo insediamento abitativo”

di Avv. Rodolfo Pacifico


Decentramento farmacie, il titolare deve dimostrare l’esistenza del nuovo insediamento abitativo

Una società titolare di farmacia aveva presentato istanza di decentramento della propria sede verso un’area considerata maggiormente abitata, sostenendo che lo spopolamento del centro urbano e il crescente popolamento di altre zone avrebbero giustificato la diversa collocazione.
L’amministrazione comunale aveva però respinto la domanda, rilevando l’assenza di nuovi insediamenti abitativi e richiamando la coerenza della vigente pianta organica. Il ricorso proposto contro tale diniego era stato respinto dal TAR, e la decisione è stata successivamente confermata dal Consiglio di Stato.

Il quadro normativo e il concetto di nuovo insediamento abitativo

L’art. 5, comma 2, della legge n. 362 del 1991 consente alle Regioni di autorizzare, su domanda del titolare, il trasferimento della farmacia “in una zona di nuovo insediamento abitativo”, previo parere di Comune, ASL e Ordine provinciale dei farmacisti. Il numero complessivo delle farmacie deve però restare invariato.

Va ulteriormente osservato che l’art. 2 della legge n. 475 del 1968, impone ai Comuni di assicurare un’equa distribuzione territoriale del servizio farmaceutico, mediante la periodica revisione della pianta organica.
Ne discende che il decentramento costituisce un’ipotesi peculiare, consentita per esempio quando intervengano mutamenti urbanistici o demografici concreti, idonei a incidere sugli assetti dell’assistenza farmaceutica.

La ratio del decentramento

Il Consiglio di Stato ha chiarito che i presupposti per il decentramento si identificano nell’insorgenza di nuovi insediamenti abitativi a seguito dell'incremento della popolazione o della migrazione da una zona all'altra (ad esempio dal centro a zone residenziali), tale da rendere necessaria una diversa organizzazione del servizio farmaceutico.
L’interesse pubblico è quello di assicurare una distribuzione equilibrata delle farmacie, mantenendo invariato il rapporto tra numero di sedi e popolazione residente.

La farmacia ricorrente aveva sostenuto che il progressivo spopolamento del centro e il maggiore sviluppo di aree residenziali periferiche configurassero un nuovo insediamento urbano. A suo dire, anche zone preesistenti ma oggetto di una sistematica migrazione dei residenti dovrebbero rientrare nella nozione di “nuovo insediamento abitativo”.
Il Collegio, tuttavia, non accoglie tale tesi, rilevando l’assenza di prova concreta di un fenomeno demografico o urbanistico idoneo a fondare la richiesta.

L’onere della prova di sussistenza di un “nuovo insediamento abitativo”

Il Consiglio di Stato ha sottolineato che spetta al titolare richiedente l’onere di dimostrare la sussistenza di un “nuovo insediamento abitativo” nel senso tecnico previsto dall’art. 5, comma 2, L. 362/1991. Inoltre, tale dimostrazione deve fondarsi su dati oggettivi. Nel caso di specie, il Comune aveva depositato in giudizio i dati demografici, da cui risultava un calo generalizzato della popolazione, senza significative migrazioni tra quartieri. E la zona in cui la farmacia era collocata conservava un numero di residenti superiore al limite minimo di 3.300 abitanti stabilito dall’art. 1 della L. 475/1968 per la presenza di una sede farmaceutica.

Alla luce di tali elementi, il Consiglio di Stato ha escluso che esistesse alcuna variazione strutturale del tessuto urbano o demografico tale da legittimare il decentramento. Il Collegio ha confermato la piena legittimità della programmazione comunale, ritenendo che l’amministrazione abbia agito nel rispetto della finalità – enunciata dall’art. 11 della L. 27/2012 – di garantire una distribuzione equa e accessibile delle farmacie sul territorio.

Il principio generalizzato: una chiave di lettura sistematica

La decisione del Consiglio di Stato delinea una chiave di lettura per così dire sistematica del decentramento farmaceutico, secondo la quale la nozione di “nuovo insediamento abitativo” richiede mutamenti effettivi e documentabili. Inoltre, in assenza di tali presupposti, la pianificazione comunale non può essere messa in discussione.

Consiglio di Stato 02.10.2025, per approfondimenti www.dirittosanitario.net al seguente link: 

https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4271&areaid=13

 

TAG: APERTURA NUOVE FARMACIE, CONSIGLIO DI STATO, DECENTRAMENTO SEDI, SEDI DECENTRATE, FARMACIE

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