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farmacie rurali

12 Dicembre 2025

Indennità di residenza, costo fisso e misura stabile di sostegno alla farmacia rurale

Cinque farmacie rurali si sono viste negare dall’Ausl i contributi 2022-2023 per aver presentato la domanda con circa dieci giorni di ritardo rispetto al termine del 31 marzo. Dopo il ricorso promosso da Federfarma, il Tar Emilia-Romagna ha accolto le ragioni delle farmacie, condannando l’Ausl a erogare i sussidi

di Avv. Rodolfo Pacifico


Indennità di residenza, costo fisso e misura stabile di sostegno alla farmacia rurale

Il TAR Emilia-Romagna ha affrontato la natura del termine del 31 marzo come previsto dall’art. 4 della L. 8 marzo 1968, n. 221 per presentare l’istanza di indennità di residenza. 
L’Azienda sanitaria resistente aveva negato il beneficio alle farmacie ricorrenti perché le domande erano state inoltrate con un ritardo di circa dieci giorni, ritenendo il termine perentorio. Il Collegio chiarisce che la questione è dirimente: se il termine fosse perentorio, il diniego sarebbe legittimo; se ordinatorio, il diniego sarebbe illegittimo.

Il Tribunale da applicazione a taluni principi generali affermati dal Consiglio di Stato in materia di termini procedimentali: i termini non sono perentori “di regola”, salvo espressa qualificazione operata dal legislatore. Su questa base l’adesione del Collegio all’orientamento che considera il termine ordinatorio.
Il passaggio è rilevante perché chiarisce come non sia sufficiente la sola previsione temporale (“entro il 31 marzo”) a far scattare un meccanismo decadenziale: occorre un indice normativo ulteriore.

Indennità di residenza spesa obbligatoria già finanziata

Il TAR valorizza un elemento strutturale della L. 221/1968: l’art. 6 qualifica l’indennità di residenza come “spesa fissa obbligatoria” con apposito stanziamento destinato a soddisfare tutte le richieste che rispettino i requisiti.
Da qui la conclusione che non ci troviamo davanti a contributi a risorse limitate, da concedere solo a chi presenta domanda entro un termine rigido. L’indennità spetta in presenza dei requisiti, senza logiche selettive o “competitive”.
La conseguenza più logica è apparsa quella per cui il termine di domanda serve a organizzare il procedimento, non a definire chi possa accedere o no al beneficio.

Scadenza per la domanda non delinea perentorietà

Nell’art. 6, comma 4, relativo ai tempi di pagamento, la legge impiega l’espressione “entro e non oltre”, indicando – per il TAR – una chiara volontà di fissare una scadenza perentoria, almeno per la fase di erogazione. Nell’art. 4, invece, si dice solo che gli interessati “devono, entro il 31 marzo…” presentare istanza, senza “entro e non oltre” e senza prevedere conseguenze per il ritardo. Il Tribunale sottolinea che l’uso del solo verbo “devono” non basta a delineare anche sul piano terminologico la perentorietà.
Il TAR formula ancora un ulteriore rilievo: l’Amministrazione non ha dimostrato quali difficoltà concrete deriverebbero dalla domanda tardiva, specialmente se di pochi giorni. Avendo risolto la questione nel senso della natura ordinatoria del termine, il TAR ha reputato illegittimo il rigetto delle istanze.

La pronuncia si inserisce nel dibattito giurisprudenziale sul termine indicato dall’art. 4 L. 221/1968 scegliendo, attenzione, tra orientamenti discordanti una linea maggiormente garantista per le farmacie rurali: il diritto all’indennità di residenza non può essere sacrificato per un ritardo minimo nella domanda, in assenza di una chiara previsione decadenziale e di esigenze pubbliche provate.
Un passaggio che rafforza il profilo della indennità di residenza come misura stabile di sostegno alla farmacia rurale, fortemente collegata ai requisiti.

Per approfondire, TAR Emilia Romagna 23.09.2025 su www.dirittosanitario.net al seguente link: https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4276&areaid=13

TAG: RURALI, INDENNITà DI RESIDENZA

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