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16 Febbraio 2026

Pianta organica farmacie, Consiglio di Stato: equa distribuzione del servizio prevale sui confini rigidi tra zone

Il Consiglio di Stato conferma il superamento della pianta organica in senso rigidamente cartografico e chiarisce che la programmazione territoriale deve garantire equilibrio dell’offerta e risposta ai bisogni della popolazione. Resta fermo il rispetto della distanza minima tra esercizi come parametro tecnico inderogabile

di Redazione Farmacista33


Pianta organica farmacie, Consiglio di Stato: equa distribuzione del servizio prevale sui confini rigidi tra zone

Il superamento della pianta organica intesa come “criterio rigorosamente geo-cartografico” e il rafforzamento del principio dell’equa distribuzione territoriale delle farmacie sul territorio tornano al centro degli interventi della giustizia amministrativa. Questa volta è il Consiglio di Stato a ribadire come la pianificazione farmaceutica non sia più ancorata a confini geometrici ma alla funzione di garantire accessibilità ed equilibrio del servizio sul territorio. Un orientamento della giurisprudenza amministrativa emerso in diverse sentenze citate dallo stesso Consiglio, ma anche da quella del Tar Marche che ha recentemente chiarito che nella pianificazione territoriale delle farmacie assumono rilievo anche l’evoluzione verso la farmacia dei servizi e l’accessibilità per garantire la qualità del servizio.

Il criterio non è rigidamente cartografico

La decisione (sentenza n. 1111/2026) interviene al termine di una controversia tra titolari di sedi farmaceutiche relativa alla collocazione di una nuova farmacia e al presunto sconfinamento rispetto alla zona assegnata. In primo grado il giudice amministrativo aveva ritenuto illegittima l’autorizzazione all’apertura della sede, ritenendo violato il perimetro territoriale della zonizzazione comunale. Il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello, ha invece riformato la sentenza, chiarendo che l’interpretazione della pianificazione non può più essere improntata a un criterio rigidamente geometrico, ma deve essere letta alla luce dell’evoluzione normativa e della funzione del servizio farmaceutico.

Nel merito, la pronuncia ricostruisce la disciplina in materia, in particolare il decreto Cresci Italia, richiamando il superamento del modello tradizionale: “Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (…) ha soppiantato l’ormai obsoleto concetto di pianta organica delle farmacie con una nozione più flessibile di programmazione territoriale funzionale al soddisfacimento delle esigenze della popolazione residente”. 
In questo quadro, osserva il CdS, “il criterio prioritario è divenuto quello dell’equa distribuzione sul territorio, mentre nulla si dice a proposito della definizione esatta dei confini di ciascun esercizio”. 
La pianificazione, prosegue la sentenza, non risponde più a una logica rigidamente cartografica: “L’esercizio del potere pianificatorio comunale non avviene secondo un criterio rigorosamente geo-cartografico (…) bensì per zone di pertinenza che individuano bacini di utenza”, con la conseguenza che “la funzione della perimetrazione è quella di consentire la localizzazione della farmacia (…) rispettando un disegno volto ad assicurare una ottimale accessibilità al servizio farmaceutico”. 

Distanza minima:  limite oggettivo

In tale assetto più flessibile, resta tuttavia fermo uno dei parametri tecnici della pianificazione: il rispetto della distanza minima tra le farmacie, richiamata dalla stessa sentenza come limite oggettivo alla localizzazione delle sedi, “oltre che a distanza di almeno 200 metri dalle altre già insediate”, vincolo che continua a operare anche nelle situazioni di confine tra zone.
Il punto centrale, sottolineano i giudici, è la risposta ai bisogni della popolazione: ”L’aspetto prevalente (…) è essenzialmente l’idoneità della sede prescelta a soddisfare le esigenze della popolazione residente”.
Da qui la conclusione secondo cui la pianificazione deve guardare “non alla mera fissazione di confini fra zone (…) bensì all’equilibrio dell’offerta fra le diverse aree di insediamento della popolazione”, chiarendo inoltre che “la collocazione della nuova sede farmaceutica in area già servita (…) non è di per sé illegittima, laddove giustificata dall’entità della popolazione interessata”.

Fonte:

https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202505684&nomeFile=202601111_11.html&subDir=Provvedimenti 

TAG: PIANTA ORGANICA, DISTANZA TRA SEDI, FARMACIE

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