farmacie comunali
13 Marzo 2026Quando un Comune cede una farmacia comunale trasformandola in farmacia privata, la procedura di vendita può essere aperta solo ai soggetti che la legge ammette come titolari di farmacia privata. Il Tar chiarisce la posizione delle aziende speciali

Il Tribunale amministrativo è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di una procedura ad evidenza pubblica indetta da un Comune per la cessione di due farmacie comunali, comprensiva sia delle licenze farmaceutiche sia dei relativi rami aziendali necessari allo svolgimento dell’attività. La procedura era finalizzata alla privatizzazione delle sedi farmaceutiche, con aggiudicazione secondo il criterio del massimo rialzo rispetto alla base d’asta prevista per ciascun lotto.
Tra i partecipanti alla gara vi era anche una azienda speciale costituita da un diverso ente locale, la quale è stata tuttavia esclusa dalla procedura in quanto non rientrante tra i soggetti ammessi dalla legge di gara. L’amministrazione aveva infatti previsto la partecipazione dei soli farmacisti persone fisiche e delle società indicate dalla normativa di settore. L’azienda speciale ha quindi impugnato la lex specialis, gli atti di esclusione e l’aggiudicazione della gara, sostenendo che la limitazione dei soggetti ammessi avrebbe violato il principio di massima partecipazione alle procedure di gara.
Il Collegio affronta preliminarmente il tema della legittimazione a ricorrere dell’azienda speciale. Secondo la ricostruzione del TAR, tali organismi costituiscono enti strumentali degli enti locali che li istituiscono: pur dotati di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, essi operano nell’ambito del quadro ordinamentale del Comune o della Provincia di riferimento.
Ne consegue che l’attività dell’azienda speciale deve essere orientata al perseguimento degli interessi della comunità territoriale dell’ente che l’ha istituita. Nel caso specifico, la ricorrente aveva motivato la partecipazione alla gara con esigenze di crescita organizzativa e con l’obiettivo di sviluppare una rete di farmacie in grado di generare economie di scala. Tuttavia, secondo il Tribunale, tali argomentazioni non dimostrano in concreto i benefici diretti che ne deriverebbero per la comunità locale di riferimento.
L’operazione progettata, dunque, risulta estranea alle finalità istituzionali dell’ente strumentale, con conseguente difetto di legittimazione a ricorrere.
Pur rilevando tale profilo preliminare, il Tribunale h affrontato comunque il merito della controversia, soffermandosi sul quadro normativo che disciplina l’organizzazione del servizio farmaceutico. L’attività di dispensazione dei medicinali non è infatti liberamente esercitabile, ma è soggetta ad autorizzazione della autorità sanitaria e si inserisce nell’ambito di un servizio pubblico essenziale, caratterizzato da una pianificazione territoriale delle sedi.
Il sistema prevede la coesistenza di farmacie pubbliche, la cui titolarità è attribuita ai Comuni e di farmacie private, la cui titolarità è riservata ai soggetti indicati dalla normativa di settore. Le farmacie comunali possono essere gestite dal Comune in diverse forme organizzative, tra cui anche tramite azienda speciale. In tale ipotesi, tuttavia, l’azienda speciale non diventa titolare della farmacia, ma ne cura esclusivamente la gestione per conto dell’ente locale.
Un passaggio centrale della decisione riguarda l’interpretazione della disposizione che individua i soggetti abilitati a essere titolari di farmacie private. La norma elenca in modo espresso:
persone fisiche farmacisti;
società di persone;
società di capitali; società cooperative a responsabilità limitata.
Secondo il Tribunale, tale elencazione deve ritenersi tassativa. La disciplina del settore non consente quindi interpretazioni estensive o analogiche che possano includere soggetti diversi. Le aziende speciali non rientrano in tale catalogazione e, pertanto, non possono essere titolari di farmacie private. Questa conclusione risponde anche alla logica complessiva del sistema, che mira a mantenere un equilibrio tra farmacie pubbliche e farmacie private.
Consentire alle aziende speciali di acquisire farmacie private comporterebbe infatti il rischio di una progressiva espansione del settore pubblico a scapito della componente privata.
Alla luce della ricostruzione normativa, il TAR chiarisce che, quando un Comune decide di cedere una propria farmacia trasformandola di fatto in farmacia privata, la procedura competitiva può essere aperta esclusivamente ai soggetti che, secondo la legge, possono diventare titolari di farmacie private. Non è quindi applicabile il principio secondo cui le gare pubbliche dovrebbero essere aperte indiscriminatamente a qualsiasi operatore economico.
La partecipazione deve infatti essere limitata ai soggetti giuridicamente idonei ad assumere la titolarità del servizio. Di conseguenza, l’esclusione dell’azienda speciale dalla procedura è stata ritenuta pienamente conforme alla normativa di settore.
La ricorrente aveva inoltre invocato la violazione dei principi europei di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Il Tribunale respinge anche tale censura, osservando che non si può configurare alcuna restrizione ingiustificata alla concorrenza quando il limite deriva direttamente dalla disciplina legislativa che regola l’esercizio di un servizio pubblico.
Alla luce delle considerazioni svolte, il Tribunale ha respinto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti proposti contro l’aggiudicazione della gara.
È stata quindi confermata la legittimità della lex specialis che escludeva le aziende speciali dalla procedura, l’esclusione della ricorrente e la legittimità della aggiudicazione delle farmacie al soggetto risultato vincitore della gara.
La pronuncia consente di delineare il ruolo delle aziende speciali nel settore farmaceutico. Esse possono certamente essere utilizzate dagli enti locali per gestire le farmacie comunali, ma non possono divenire titolari di farmacie private né partecipare alle procedure con cui un ente pubblico decide di alienare una propria sede farmaceutica. Il principio affermato dal Tribunale sottolinea il profilo distintivo tra gestione pubblica del servizio farmaceutico e titolarità delle farmacie private, confermando la struttura duale del sistema.
Per approfondire TAR Emilia Romagna, 30.01.2026 su www.dirittosanitario.net al seguente link:
https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4334&areaid=13
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