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21 Luglio 2026

Pianta organica farmacie, Consiglio di Stato: discrezionalità del Comune non può diventare arbitrio

Accolto il ricorso contro la localizzazione di una nuova farmacia. Per i giudici la discrezionalità del Comune non può tradursi in arbitrio: le scelte devono poggiare su criteri che consentano di verificare il rispetto dell'obiettivo di un'equa distribuzione del servizio farmaceutico.

di Redazione Farmacista33


Pianta organica farmacie, Consiglio di Stato: discrezionalità del Comune non può diventare arbitrio

La revisione della pianta organica delle farmacie richiede una valutazione discrezionale dell'intero territorio comunale e un'adeguata motivazione delle scelte localizzative da parte del Comune che non può, però, trasformarsi in arbitrio. È quanto ribadisce il Consiglio di Stato che, accogliendo il ricorso relativo all'istituzione di una nuova sede farmaceutica in un Comune dell'Umbria, ha annullato gli atti di programmazione limitatamente alla sede contestata, affermando il principio secondo cui la discrezionalità dell'amministrazione deve essere esercitata sulla base di un'istruttoria adeguata e di criteri verificabili (sentenza N. 05629/2026).

Discrezionalità sì, ma non arbitrio

La controversia riguardava la localizzazione di una nuova sede farmaceutica in un'area che, secondo la farmacia ricorrente, risultava già servita da altre farmacie, mentre altre zone del Comune continuavano a essere prive di un presidio farmaceutico. Il Consiglio di Stato ha ricordato che i Comuni dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella pianificazione delle sedi farmaceutiche, ma ha precisato che tale potere incontra precisi limiti.

Secondo la sentenza, infatti, la potestà di localizzazione deve “tendere, secondo un ragionevole contemperamento di bisogni e poteri di tutti i soggetti coinvolti, a non sovrapporre, per quanto possibile, le zone di due aree contigue, non potendo l'assetto geografico della zona essere arbitrario in termini di incongrua distribuzione del servizio nonché d'incapienza o insufficienza del bacino di clientela".

La distribuzione delle farmacie va valutata sull'intero territorio comunale

Uno dei passaggi centrali della decisione riguarda l'interpretazione del principio dell'equa distribuzione delle farmacie introdotto dalla riforma del 2012. Per i giudici, infatti, "la distribuzione delle farmacie deve guardare al territorio complessivamente inteso", verificando che la programmazione garantisca un servizio omogeneo a livello comunale e non determini concentrazioni di sedi in alcune aree a discapito di altre. Nel caso esaminato, il Consiglio di Stato ha rilevato come la nuova localizzazione si inserisse in una zona già dotata di più presidi farmaceutici, mentre un'altra parte del territorio comunale risultava ancora sprovvista del servizio.

Motivazione e istruttoria: ragionevolezza delle scelte deve essere verificabile

Pur richiamando l'orientamento secondo cui gli atti di programmazione generale non richiedono una motivazione particolarmente analitica, il Collegio precisa che tale principio non esonera l'amministrazione dall'esplicitare i criteri che hanno guidato la decisione.
La sentenza richiama infatti un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "per quanto le scelte compiute in sede di definizione delle nuove sedi farmaceutiche, in quanto integranti un atto programmatorio a contenuto generale, non necessitino di norma di una analitica motivazione calibrata sulle singole situazioni locali, nondimeno si impone come indefettibile una esternazione dei criteri ispiratori adottati dall'autorità emanante, i quali criteri devono almeno potersi desumere dagli atti del procedimento complessivamente inteso, in modo che sulla base di questi sia possibile verificare se detti criteri siano legittimi, congrui e ragionevoli e se il provvedimento sia coerente con essi".

Secondo il Consiglio di Stato, nel caso concreto la motivazione della localizzazione risultava troppo “stringata” e l'istruttoria non consentiva di verificare adeguatamente le ragioni della scelta.
Accogliendo l'appello, il Consiglio di Stato ha quindi annullato gli atti di programmazione limitatamente alla sede oggetto del ricorso, con il conseguente venir meno anche degli atti successivi relativi alla sua assegnazione e autorizzazione all'apertura. L'amministrazione comunale dovrà ora riesaminare la localizzazione attraverso "un supplemento istruttorio, avuto riguardo all'assetto complessivo del servizio farmaceutico nell'ottica di una più equa distribuzione territoriale". 

Fonte:

https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202403402&nomeFile=202605629_11.xml&subDir=Provvedimenti

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TAG: PIANTA ORGANICA, CONSIGLIO DI STATO, APERTURA NUOVE FARMACIE

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